Il Sindaco emana un’ordinanza a tutela della salute dei cittadini fabici
La vendita di fave fresche, indica la disposizione del Sindaco, se effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nel mercato comunale e nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi di Legge.
La stessa, disciplina ancora Palozzi, deve essere effettuata fornendo corretta pubblicità della vendita con indicazioni quali «Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita /esposte fave fresche». Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi. Per le zone extra urbane, il divieto di coltivazione è imposto per un raggio di almeno 300 metri dall’immobile di abitazione usuale o frequentato da cittadini fabici. Questo su presentazione degli interessati di istanza specifica, corredata da documentazione medica.
Sul territorio di Marino, recita ancora l’ordinanza sindacale, sono presenti cittadini predisposti al favismo e segnalazioni che dentro il perimetro urbano si realizzano coltivazioni di fave. Ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, l’inosservanza e l’inesatta applicazione del provvedimento sindacale, saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria da Corpo di Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Asl Rm H, incaricati di farne osservare, ognuno per la propria competenza, l’esatta esecuzione.
Comunicato a cura dell’Ufficio Stampa del comune di Marino