Ma davvero vogliamo questa commedia di elezioni anche per il Senato?

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Le elezioni per la città metropolitana di Roma di domenica scorsa hanno dato i loro esiti. Una  farsa in cui non c’è una maggioranza e in cui i partiti votano loro stessi i propri candidati. Un ridicolo rito di autorefenzialità delle forze politiche in cui il cittadino resta a guardare, come noi, allibito dalla povertà delle soluzioni trovate dalla politica ai problemi della politica stessa.  Il risultato tecnico, quasi banale, dice che sono stati eletti per il Movimento 5 Stelle nove consiglieri: Giorgio Fregosi, i capitolini Marcello De Vito, Paolo Ferrara, Giuliano Pacetti, Teresa Maria Zotta, Maria Agnese Catini, Gemma Guerrini, insieme al sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, quello della nostra Marino, Carlo Colizza e quello di Nettuno, Angelo Casto. Per la lista “Le città della metropolì”, legata al Pd, entrano le consigliere Valeria Baglio e Svetlana Celli e  di seguito Federico Ascani, Alessio Pascucci, Massimiliano Borelli, Michela Califano, Pierluigi Sanna e Flavio Gabbarini. Chiude la fila la lista “Territorio protagonista”, con dentro le diverse anime del centrodestra, Fabrizio Ghera, Marco Silvestroni e Andrea Volpi di Fratelli d’Italia, Massimiliano Giordani e Mario Cacciotti di Forza Italia, poi Alessandro Priori (lista Marchini) e Giovanni Libanori (lista Ciocchetti).

Ma la cosa più patetica sono le dichiarazioni di alcuni, tra l’altro recentemente ‘trombati’ a livelli manageriali, dal voto cittadino di giugno nei comuni.

«Una grande sconfitta per il M5S alle elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Roma. Fermi a 9 consiglieri eletti, i grillini registrano uno stop evidente, a fronte del successo ottenuto dal centrosinistra con la lista Le città della metropoli» dice il geniale Rocco Maugliani, provinciale del PD, quello della candidatura De Luca a Marino, poi tramutata in candidatura della Di Giulio dopo i pernacchi generali degli stessi elettori del centrosinistra.

Continua Maugliani, che devono aver lasciato al suo posto perchè davvero strategico per il PD, parlando della Raggi  «Il centrosinistra non le consentirà di scaricare sull’area metropolitana i problemi con il suo partito in città», una vera battuta comica dopo aver bruciato  il sindaco di Roma Marino da dentro il PD e aver compiuto il disastro nelle comunali 2016.

Ma la dichiarazione più esilarante è quella dell’inossidabile senatore del Pd Bruno Astorre: «La lista del centrosinistra si conferma la prima, quindi la più votata, in tutti i comuni fuori Roma, l’intuizione del governatore Nicola Zingaretti è stata giusta», che, quindi, con soddisfazione sottolinea una vittoria. Ne aveva proprio bisogno, povero Astorre: a Marino lo ricordiamo tutti affannato in giro per i seggi a giugno 2016 nel disperato tentativo di fermare il tornado del M5S, magari per salvare la speculazione del Divino Amore di Marino, con buona pace della parte sana del centrosinistra … ma che volete farci, c’è chi il passo non lo cede mai, e si consola con le farse fatte a posta per i partiti vecchio stampo, mai sazi. Si rifletta prima di votare SI al referendum costituzionale che vorrebbe trasformare il Senato in una ennesima commedia all’italiana lasciata a questi soggetti.

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1 Comment

  1. #IoDicoNo.
    Modifica dell’articolo 70 della Costituzione proposto dalla Riforma. Basta questo per far capire anche a un bambino che non si può dare il minimo credito a queste persone.
    L’attuale articolo 70 recita: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
    E’ un articolo semplice e chiaro di nove parole. Volete sapere come cambierà se passerà la Riforma di Renzi, Boschi e Verdini? Leggetelo di seguito. Se ci capite qualcosa scrivetelo nei commenti.

    Articolo 70 della Costituzione con la Riforma di Renzi, Boschi e Verdini di 483 parole:
    “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
    Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”.
    Avete ancora dubbi su cosa votare ?

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