Tutti gli aumenti per pensioni e prestazioni assistenziali in vigore dal 3 gennaio 2018

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di Domenico Brancato

Grazie all’incremento dell’indice di rivalutazione adeguato all’inflazione, rilevato dall’ISTAT ( Indice Foi relativo ai  prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati ) tra Gennaio e Settembre del 2017, che,  a partire dal 1° Gennaio 2018,  tornano ad aumentare, dopo due anni di sospensione, gli importi delle Pensioni, degli assegni e delle indennità per gli invalidi civili.

Si deve al Decreto Interministeriale del 20 Novembre 2017 ( Pubblicato dalla G.U. N.280 del 30 Novembre 2017 ) l’aggiornamento del “ Valore della variazione percentuale “ per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni dirette: di vecchiaia, di anzianità e anticipata, oltre che  dell’assegno e la pensione di invalidità, dell’assegno sociale e la pensione di reversibilità spettanti per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° Gennaio 2018.

Decreto, In virtù del quale l’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, è determinato in misura pari all’1.1, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Misura che, però, verrà riconosciuta per intero ai pensionati che soddisfino alcuni requisiti di reddito, anno per anno. Infatti la soglia di reddito entro la quale spetta l’integrazione piena nel 2017 è complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS,  cioè ad  euro/mensili 507,41 X 3 = euro 1522,23.

Per importi superiori l’aumento sarà proporzionalmente minore, in quanto il meccanismo di perequazione tende a favorire quelli di valore più basso, come appresso indicato:

  Tasso di Inflazione %                                   Importo  Pensione    

             1,1                     Fino a tre volte il trattamento  minimo INPS ( euro 1522,23)

             1,045                Fino a 4 volte il trattamento  minimo INPS  ( euro 2029,64 )

             0,825                 Fino a 5 volte il trattamento minimo INPS ( euro 2537,05)

             0,550                 Fino a 6 volte il trattamento minimo INPS (  euro 3044,46 )

             0,495                 Oltre  6  volte il trattamento minimo INPS ( > di euro 3044,46 ) 

Per rendere più esplicita la dimensione  dell’aumento spettante, si riportano i seguenti esempi relativi alla più rappresentativa entità degli importi lordi di pensione:

Importo Pensione euro     Tasso di Rivalut.         Aumento mensile euro                                

    ————                                   ———–                              ———–

        1000                   X                   0,011                   =              11,00

        1600                   X                   0,01045               =              16,72                             

        1800                   X                   0,01045               =              18,81

        2100                   X                   0,00825               =              17,33

        2500                   X                   0,00825                =             20,63

        3000                   X                   0,00550                =             16,50

        3500                   X                   0,00495                =             17,33

   L’incremento riguarda anche :

  • L’assegno minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, che sarà di E 507,42 e 289,24 ( in sostituzione dei precedenti E 501.89  e 286.09 ), equivalenti ad E/anno 6596,46 e 3760,12 ;
  • Le pensioni con benefici di cui alla Legge 206/2004 e successive modificazioni applicabili a  tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiute sul territorio nazionale o extranazionale , se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, per le quali, per il 2018, è stata riconosciuta la rivalutazione dell’indice ordinario nella misura dell’1,25, dell’1,13 e dello 0,94 %  rispettivamente per le prestazioni fino a:  tre volte il minimo ( E 1522.26 ), da  3 e le 5 volte il minimo ( E  1522,26 –  2537,05 ) e superiori a cinque volte il minimo ( > di E  2537,05 );
  • La Pensione e Assegno sociale, che passeranno da E 369,26 a 373,33  e da E 448,07 a 453,00 per  limiti di redditi personali massimi, rispettivamente, di euro 4853,29 e 5889 mensili, oltre i quali l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto;
  • Le Pensioni di Invalidità a favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, per le quali il nuovo limite di reddito annuo personale per  aver diritto alla pensione viene elevato dello 0,8 %, e cioè da 16.532,10 a 16.664,36, per gli invalidi totali, e da 4.800,38 a 4.853,29, per gli invalidi parziali e minori. L’importo mensile, invece, sale da 279,47 a 282,55;
  • L’Assegno d’Invalidità aumenterà come per le altre pensioni, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, ed in particolare:
  • del 25 % se il reddito prodotto dall’avente diritto è maggiore di 4 volte il minimo, cioè supera euro 2029,64 mensili e  385,32 annui;
  • del 50 % se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, cioè euro 2537,05 mensili e 32.981,65 annui;
  • Le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra o di pensione privilegiata godranno, invece, di un aumento dello 0,4 %;
  • Le pensioni di Reversibilità o indiretta, nel 2018, aumenteranno come le altre, mentre le riduzioni saranno applicate in misura minore, come di seguito indicato:
  • del 25 % se il reddito prodotto dall’avente diritto supera 3 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 1522,23 mensili e 19.788,99 annui:
  • del 40 % se il reddito prodotto supera 4 volte il minimo, cioè è maggiore di euro 2029,64 mensili e 26.385,32 annui;
  • del 50 % se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo, cioè è maggiore di euro 2537,05 mensile e 32.981 annui.

Infine, la circolare dell’INPS prevede il recupero della maggiore indicizzazione dello 0,1 % concessa nel 2015.  Recuperò che, per effetto del suo differimento stabilito dalla Legge di stabilità per il 2016 e la successiva 19/2017,  avverrà quest’anno, in un’unica soluzione nel mese di Gennaioper importi fino a 6 E o, per importi superiori a 6 E, incomprensibilmente ( data l’esiguità delle somme  da recuperare ), in due rate di pari importo sulle mensilità di Gennaio e Febbraio.

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