Revisione dell’auto: cosa succede se la dimentichiamo?

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di Domenico Brancato

La revisione dei veicoli, com’è noto, si prefigge di accertare sia le loro condizioni di  sicurezza (vedi, in particolare, l’efficienza: – dei dispositivi di frenatura; – dei pneumatici; – dell’impianto elettrico; – dello sterzo; e delle sospensioni  ) per la circolazione e la silenziosità,  sia che non producano emissioni inquinanti superiori ai prescritti limiti.

Chi non ottempera a  tale verifica contravviene all’Articolo 80, comma 14, del Codice della Strada, che recita: “Chiunque  circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro”. 

Nei casi di omessa revisione per più di una  volta tale sanzione raddoppia ed, inoltre,  viene annotato sul Documento di Circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’adempimento della revisione.

E qualora si accerti che si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si va incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro, seguita dalla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90  giorni  e nel caso si ripeta  la violazione, addirittura,  alla confisca del veicolo.

In seguito alla revisione del veicolo l’esito può essere espresso con le diciture:

  • Revisione regolare, con conseguente rilascio di un Tagliando da apporre sulla Carta di Circolazione;
  • Ripetere, quando il veicolo, entro un mese, dovrà essere sottoposto ad un nuovo controllo, ma potrà continuare a circolare solo se, intanto, l’utente abbia  provveduto a far ripristinare l’efficienza del mezzo;
  • Sospeso dalla circolazione, con relativa annotazione sulla Carta di Circolazione, nel caso in cui i difetti riscontrati dovessero risultare di grave entità, tanto da limitarne, soltanto in giornata,  la circolazione alla velocità non superiore a 40 Km/h, esclusivamente, per raggiungere l’officina più rispondente alla riparazione.

A seconda della tipologia dei veicoli, dei tempi trascorsi dall’ immatricolazione e del genere di verifica si ha la:

  • Revisione periodica: che si effettua dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Tale scadenza riguarda: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale, di massa complessiva non superiore a 3.500 Kg;
  • Revisione annuale: che è  riferita ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso il conducente; le autovetture adibite al servizio Taxi o noleggio con conducente; gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale ( trattrici stradali, autogru, veicoli da soccorso stradale, veicoli per trasporto di attrezzature per la manutenzione del manto stradale, autotrebbiatrici, autofunebri, autospazzaneve, autoveicoli per disinfezione ecc . ) di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3.500 Kg, nonché: i rimorchi e gli autocaravan di pari peso; gli autobus; le autoambulanze, ecc;
  • Revisione straordinaria, quando, in un veicolo, in seguito ad un incidente stradale, si verificano danni tali da compromettere la sicurezza per la circolazione, ovvero quando vengono a mancare i requisiti di, tipicamente, sicurezza strutturale e  di rumorosità.

La revisione, tutti i veicoli, possono effettuarla presso gli Uffici della Motorizzazione Civile,  mentre, per quelli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 Kg, è possibile farla eseguire anche  presso le officine  private autorizzate.

 I veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni e, se immatricolati dopo il 1 Gennaio 1960, possono effettuare la verifica anche  presso Centri di Revisione privati,  mentre, per quelli immatricolati precedentemente, bisogna rivolgersi solo agli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.

I mezzi storici, sul libretto dei quali è apposta la dicitura  “veicolo di interesse storico e collezionistico”, sono catalogati come  “Veicoli Atipici” e come tale godono di un regime agevolato, rispetto quello ordinario.

In mancanza della certificazione storica il veicolo è tenuto a rispettare la normativa vigente inerente tutti  i dispositivi tecnici e di sicurezza, quali: cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento.

Comunque, a prescindere dal doveroso  rispetto della normativa che impone i tempi e le modalità di revisione, disporre di un mezzo perfettamente efficiente costituisce un requisito imprescindibile per la sicurezza personale ed altrui e per evitare che  un  oggetto così utile, per una evitabile trascuratezza,  possa divenire   causa  di gravi  e pregiudizievoli  conseguenze sia  di natura civile  che penale.

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