di Domenico Brancato –
Premesso che la Tassa Automobilistica (spesso indicata come Bollo dell’Auto) è un tributo pagato al possesso di un veicolo, indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno, vediamo chi ha o non ha diritto all’esenzione totale o parziale del pagamento e a quale sanzione si incorre per il ritardato pagamento.
L’esenzione può riguardare le seguenti tipologie di veicoli:
- Destinati ai disabili
- Storici
- Elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o a gas Metano o Ibride
- Per trasporto specifico, Onlus
- Nuovi – Euro 6
- Consegnati ai Concessionari per la rivendita
- Oggetto di furto o mindisponibilità
- Di potenza superiore a 185 Kw (Superbollo)
Le categorie di Invalidi hanno diritto all’esenzione Bollo Auto ed alle agevolazioni previste dalla Legge 104, a patto che sia stata riconosciuta dalla Commissione Medica Pubblica una delle seguenti disabilità:
- Ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità;
- Handicap in situazione di gravità, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni;
- Limitazione della capacità di deambulazione con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
- Cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 %;
- Sordomuto dalla nascita o sordità prelinguale (prima dell’apprendimento della lingua parlata);
- Handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento;
e sempre ché la condizione diagnosticata sia riconosciuta in modo permanente e senza previsione di revisione, ed il veicolo sia intestato al portatore di handicap, oppure al soggetto che ha la persona disabile fiscalmente a carico, cioè con reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro (Dal 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018, il limite di reddito per essere considerati Figli a carico, sale a 4.000 euro fino a 24 anni, mentre rimane a 2.840,51 euro dai 25 anni in su).
L’esenzione verrà riconosciuta solo per i veicoli con cilindrata non superiore a 2.000 e 2.800 cc, a seconda se alimentati a benzina o a gasolio.
Una volta riconosciuta, l’esenzione rimane valida anche per gli anni successivi e non è necessario esporre sull’auto alcun contrassegno attestante la motivazione del non pagamento del Bollo.
Per quanto riguarda l’acquisto dell’auto, è ammessa una spesa massima di euro 18.075,99, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione straordinaria (riguardante la sostituzione di componenti usurati o danneggiati, come: cambio, frizione, radiatore, ecc.). Spesa per la quale sono previste le seguenti agevolazioni:
- Detrazione dell’Irpef del 19 % (fruibile, per intero nell’anno di acquisto o ripartita in 4 quote annuali di pari importo) del costo dell’auto;
- L’aliquota Iva agevolata del 4 %;
- L’esenzione (tranne che per i veicoli dei non vedenti e dei sordi) dell’imposta di Trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico –PRA– (Sia per la prima iscrizione di un veicolo nuovo e sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato), oltre che del Bollo auto.
Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto, restando escluse quelle relative agli interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (vedi pedana sollevatrice, ecc.).
Ovviamente, le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute solo se i veicoli vengono utilizzati in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Per ottenere l’esenzione del pagamento del Bollo, il disabile, solo per il primo anno, deve presentare all’Ufficio competente o spedire per Raccomandata A/R, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, il Modello dell’allegata Domanda, corredata dalla seguente Documentazione:
- Copia del Libretto o carta di Circolazione;
- Copia del documento di riconoscimento dei trasportati;
- Copia della Patente speciale.
Oppure, se il veicolo è intestato al familiare del disabile:
- Copia ultima Dichiarazione dei Redditi, da cui risulta che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo;
- O, in sostituzione, Autodichiarazione, resa ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’0intestatario del veicolo.
Per le autovetture, i motoveicoli e gli autoveicoli, storici, la Legge di Stabilità 2015 recita “Ai sensi dell’art. 63 della Lelle 342 del 21/11/200, come modificato dall’art. 1 comma 666 della Legge del 2014, sono esentati dal pagamento del Bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale (impiegati a servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida, ecc.), a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Se però questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una Tassa di Circolazione forfettaria annua di euro 31,24 per gli autoveicoli ed euro 12,50 per i motoveicoli, da pagare in qualsiasi mese dell’anno, purchè anteriormente all’uso del veicolo su strade pubbliche.
Per beneficiare di tale vantaggio si fa riferimento alla data di immatricolazione riportata sul Libretto di Circolazione o su una documento valido in possesso del proprietario, che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione.
Pertanto, dal 1 Gennaio 2015, i veicoli, secondo quanto stabilito dalla consulta della Corte Costituzionale il 22 Novembre 2017, con più di 20 anni ( cioè di età compresa tra i 20 ed i 29 anni ) sono gravati, in tutte le Regioni, dalla Tassa Automobilistica di Proprietà (Bollo Auto), a prescindere dall’interesse storico e collezionistico della vettura e della presenza o meno negli elenchi ASI (Automotoclub Storico Italia).
Le auto Ecologiche ed in particolare:
- gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre e quattro ruote, elettrici sono esenti dal pagamento del Bollo per 5 anni, a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Successivamente, va pagata una Tassa Automobilistica pari ad 1/4 dell’importo previsto per le auto a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori il Bollo va pagato per intero;
- quelli di nuova costruzione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusa di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, in virtù della Legge di Stabilità Regionale 2014, entrata in vigore 1/01/2014, comma 14, sono esentati per 3 annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale;
- e quelli Alimentati esclusivamente a Metano e GPL, nelle Regioni convenzionate ACI, fra le quali il Lazio, pagano 1/4 della Tassa Automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Per gli autoveicoli per trasporto specifico intestati ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all’anagrafe unica della O.N.L.U.S, impiegate come: – ambulanze di trasporto; – a trasporto specifico di persone in determinate condizioni e trasporto di organi e sangue, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia del 18 Luglio 2003, n° 266, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Local, sono esentate dal pagamento delle Tasse Automobilistiche.
Le auto nuove Euro 6, invece, sono esentate per 3 anni dal pagamento dell’importo del Bollo dovuto per le corrispondenti vetture di Euro inferiore.
L’esenzione del pagamento del Bollo è ancora prevista nel caso l’auto:
- venga consegnata ad una Concessionaria per uno dei seguenti 3 motivi:
- Vendita del veicolo al concessionario/rivenditore, minivoltura;
- Sottoscrizione di una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore, conto terzi;
- Consegna del veicolo per la demolizione in cambio dell’acquisto di altro veicolo nuovo;
poiché, a seguito dell’adempimento di tali atti, il concessionario è tenuto a presentare la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), che prevede la presentazione della stessa documentazione richiesta per un normale passaggio di proprietà;
- sia stato oggetto di furto o indisponibilità, a seguito di provvedimento giudiziario, a condizione che tali eventi siano stati tempestivamente annotati al PRA.
Per i veicoli esclusi dall’esenzione, l’importo del primo Bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione, mentre per i anni a seguire, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta dell’ultimo pagamento (ad esempio: per scadenza Dicembre 2017, il pagamento utile dev’essere eseguito dall’1 al 31 Gennaio 2018 ).
Nel caso il pagamento non venga effettuato entro il termine utile previsto, a seconda della tipologia di Ravvedimento (Veloce, Breve, Medio e Lungo), si dovranno corrispondere, oltre alla Tassa, le sanzioni e gli interessi legali, come appresso indicato:
Ritardo pagamento | Sanzione in % della Tassa originaria | Interessi legali su |
Fino 14° giorno | 0,1 | Perc. annua dello 0,3 % |
Dal 15° al 30° giorno | 1,5 | “ |
Dopo il 30° e prima del 90° g.no | 1,67 | “ |
Dopo il 90° g. ma entro 1 anno | 3,75 | “ |
Oltre 1 anno | 30 | 1 % fisso per ogni semestre |
L’Art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 1982, n° 953 prevede la possibilità di rimborso della Tassa Automobilistica, tramite la presentazione di richiesta (secondo le modalità , i contenuti e la documentazione riscontrabili presso l’Unità Territoriale ACI locale), entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge, da inoltrare a:
Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali – Via R. Raimondi Garibaldi – 00145 Roma,
quando ricorre uno dei seguenti casi:
- Se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
- Se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
- Se è stato effettuato un pagamento non dovuto (Ad esempio, a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc., avvenuto/e in data antecedente all’inizio del periodo tributario).
Il Superbollo consiste in una addizionale erariale alla Tassa Automobilistica (Tassa regionale) destinata alle casse dello Stato, dovuta, secondo uanto quanto stabilito dalla Legge n° 201 del 6 Dicembre 2011, per il possesso di autovetture od autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 185 Kw (In precedenza 225 Kw). Legge, che eleva da 10 a 20 euro l’ammontare della Tassa per ogni chilowattora che supera il predetto limite di potenza.
L’importo del Superbollo si riduce dopo 5, 10, e 15 anni (calcolati a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione), rispettivamente al 60, 30 e 15 % e non è più dovuto decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo. Pertanto un veicolo costruito nel 2006 sarà esentato dal versamento del Superbollo dal 1° Gennaio 2027.
Sono esentati dal pagare il Superbollo, inoltre, i possessori di veicoli a sua volta esentati dal Bollo Auto (vedi veicoli ultratrentennali).
L’anno di riferimento per il pagamento del Superbollo è quello di decorrenza del Bollo e va effettuato tramite modello “F24 elementi identificativi” (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate), con l’inserimento dei Codici Tributo di cui appresso, concernenti un pagamento:
ordinario
- 3364 Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica;
- 3365 Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica – Sanzione;
- 3366 Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica – Interessi
a seguito di atto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria
- A500 Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica;
- A501 Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica – Sanzione;
- A502 Addizionale erariale alla Tassa Automobilistica – Interessi.
In entrambi i casi è esclusa la compensazione con i crediti d’imposta IRPEF.
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