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Il Bollo Auto: tutte le informazioni che cercavi

Bollo Auto

di Domenico Brancato

Premesso che la Tassa Automobilistica (spesso indicata come Bollo dell’Auto) è un tributo pagato al possesso di un veicolo, indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno, vediamo chi ha o non ha diritto all’esenzione totale o parziale del  pagamento e a quale sanzione si incorre per il ritardato  pagamento.

L’esenzione può  riguardare le seguenti tipologie di veicoli:

Le categorie di Invalidi  hanno diritto all’esenzione Bollo Auto ed alle agevolazioni previste dalla Legge  104, a patto che sia stata riconosciuta dalla Commissione Medica Pubblica una delle seguenti disabilità:

e  sempre ché la condizione diagnosticata sia riconosciuta in modo permanente e senza previsione di revisione, ed il veicolo sia intestato al portatore di handicap, oppure al soggetto che ha la persona disabile fiscalmente  a carico, cioè con  reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro (Dal 2018, per effetto della Legge di  Bilancio 2018, il limite di reddito per essere considerati Figli a carico, sale a 4.000 euro fino a 24 anni, mentre rimane a 2.840,51 euro dai 25 anni in su).

L’esenzione verrà riconosciuta solo per i veicoli con cilindrata  non superiore a 2.000 e 2.800 cc, a seconda se alimentati a benzina o a gasolio.

Una volta riconosciuta, l’esenzione rimane valida anche per gli anni successivi e non è necessario esporre sull’auto alcun contrassegno attestante la motivazione del non   pagamento del Bollo.

Per quanto riguarda l’acquisto dell’auto, è  ammessa una spesa massima di euro 18.075,99, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione  straordinaria (riguardante la  sostituzione di componenti usurati o danneggiati, come: cambio, frizione, radiatore, ecc.). Spesa per la quale sono previste le seguenti agevolazioni:

Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto, restando escluse quelle relative agli interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (vedi pedana sollevatrice, ecc.).

Ovviamente, le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute solo se i veicoli vengono utilizzati in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Per ottenere l’esenzione del pagamento del Bollo, il disabile, solo per il primo anno, deve presentare all’Ufficio competente o spedire per Raccomandata A/R, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, il Modello dell’allegata Domanda, corredata dalla seguente Documentazione:

Oppure, se il veicolo è intestato al familiare del disabile:

 

Per le autovetture, i motoveicoli e gli autoveicoli, storici, la  Legge di Stabilità 2015 recita “Ai sensi dell’art. 63 della Lelle 342 del 21/11/200, come modificato dall’art.  1 comma 666 della Legge del 2014, sono esentati dal pagamento del Bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale (impiegati a servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida, ecc.), a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Se però questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una Tassa di  Circolazione forfettaria annua di euro 31,24 per gli autoveicoli ed euro 12,50 per i motoveicoli,  da pagare in qualsiasi mese dell’anno, purchè anteriormente all’uso del veicolo su strade pubbliche.

Per beneficiare di tale vantaggio si fa riferimento alla data di immatricolazione  riportata sul Libretto di Circolazione o su una documento valido in possesso del proprietario, che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione.

Pertanto, dal 1 Gennaio 2015, i veicoli, secondo quanto stabilito dalla consulta della Corte Costituzionale il 22 Novembre 2017, con più di 20 anni ( cioè di età compresa tra i 20 ed i 29 anni ) sono gravati, in tutte le Regioni, dalla Tassa Automobilistica di Proprietà (Bollo Auto), a prescindere dall’interesse storico e collezionistico della vettura e della presenza o meno negli elenchi  ASI (Automotoclub Storico Italia).

Le  auto Ecologiche ed in particolare:

Per gli autoveicoli per trasporto specifico intestati ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all’anagrafe unica della O.N.L.U.S,  impiegate come: – ambulanze di trasporto; – a trasporto specifico di persone in determinate condizioni e trasporto di organi e sangue, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia del 18 Luglio 2003, n° 266, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Local, sono esentate dal pagamento delle Tasse Automobilistiche.

Le auto nuove  Euro 6, invece,  sono esentate per 3 anni dal pagamento dell’importo del Bollo dovuto per  le corrispondenti vetture di Euro inferiore.

L’esenzione del pagamento del Bollo è ancora prevista nel caso l’auto:

poiché, a seguito dell’adempimento di tali atti, il concessionario è tenuto a presentare la richiesta di registrazione del passaggio  di proprietà allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), che prevede la presentazione della stessa documentazione richiesta per un normale passaggio di proprietà;

Per i veicoli esclusi dall’esenzione, l’importo del primo Bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione, mentre  per i anni a seguire, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta dell’ultimo pagamento (ad esempio: per scadenza Dicembre 2017, il pagamento utile dev’essere eseguito dall’1 al 31 Gennaio 2018 ).

Nel caso il pagamento non venga effettuato entro il termine utile previsto, a seconda della tipologia di Ravvedimento (Veloce, Breve, Medio e Lungo), si dovranno corrispondere, oltre alla Tassa,  le sanzioni e gli interessi legali, come appresso indicato:

 

Ritardo pagamento Sanzione  in %  della Tassa originaria Interessi legali su
Fino 14° giorno 0,1 Perc. annua dello 0,3 %
Dal 15° al 30° giorno 1,5
Dopo il 30° e prima del 90° g.no 1,67
Dopo il 90° g. ma entro 1 anno 3,75
Oltre  1 anno  30 1 % fisso per ogni semestre

L’Art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 1982, n° 953  prevede la possibilità di rimborso della Tassa Automobilistica, tramite la presentazione di richiesta (secondo le modalità , i contenuti e la documentazione riscontrabili presso l’Unità Territoriale ACI locale), entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento nei termini di legge, da inoltrare a:

Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali – Via R. Raimondi Garibaldi – 00145 Roma,

quando ricorre uno dei seguenti casi:

 

Il  Superbollo consiste in una addizionale erariale alla Tassa Automobilistica (Tassa regionale) destinata alle casse dello Stato, dovuta,  secondo uanto quanto stabilito dalla Legge n° 201 del 6 Dicembre 2011, per il possesso di autovetture od  autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 185 Kw (In precedenza 225 Kw). Legge, che eleva da 10 a 20 euro l’ammontare della Tassa per ogni chilowattora che supera il predetto limite di potenza.

L’importo del Superbollo si riduce dopo 5, 10, e 15 anni (calcolati a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione), rispettivamente  al 60, 30 e 15 % e non è più dovuto decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo. Pertanto un veicolo costruito nel 2006 sarà esentato dal versamento del Superbollo dal 1° Gennaio 2027.

Sono esentati dal pagare il Superbollo, inoltre, i possessori  di veicoli a sua volta esentati dal  Bollo Auto (vedi veicoli ultratrentennali).

L’anno di riferimento per il pagamento del Superbollo è quello di decorrenza del Bollo e va effettuato tramite modello “F24 elementi identificativi” (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate), con l’inserimento dei  Codici Tributo di cui appresso, concernenti  un pagamento:

ordinario

 a seguito di atto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria

In entrambi i casi è esclusa la compensazione con i crediti d’imposta IRPEF.

 

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