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I tuoi contributi pensionistici sono a posto? La prescrizione slitta al 1° gennaio 2019

di Domenico Brancato

Prescrizione contributi pensionistici: slitta il termine al 1° gennaio 2019 e il  computo, ai fini pensionistici, dell’attivita’ prestata anche in assenza di recupero della contribuzione.

L’INPS, con Circolare n. 94 del 31 Maggio 2017, aveva posto al  31 Dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici, ed eventualmente segnalare contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

Conseguentemente, dopo quella data, non sarebbe stato più possibile effettuare modifiche ed integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi riferiti a periodi antecedenti al 2012.

Disposizione che, soprattutto tra gli Insegnanti, aveva suscitato numerose perplessità, poiché, dopo il passaggio della gestione contributiva dall’ INPDAP all’INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano.  Una situazione non trascurabile, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.

Tutto questo ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori che è stato recepito da gran parte delle Associazioni di categoria, in sintonia  con iniziative anche di altre sigle  che, insieme alla incisiva  presa di posizione del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali – Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (DIPPA FLP) espressa all’interno del Notiziario  FLP N. 17 DEL 6.10.2017, hanno contribuito ad indurre l’INPS a tornare indietro sulle sue decisioni con l’emanazione di una nuova Circolare:  la n. 169 del 15 Novembre 2017.

Circolare con la quale l’INPS ribadisce, da un lato,  l’estensione alle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto per le Aziende private in termini di prescrizioni dei contributi non versati, che scende, ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini), da 10 a 5 anni; dall’altro, invece, afferma che si deve tener conto, ai fini pensionistici,  dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi, nei confronti dei quali inserisce, però, la seguente distinzione, riguardante gli effetti del mancato versamento dei contributi , tra le Casse Pensioni:

Per le prime, in assenza di versamento della contribuzione per il decorso termine di prescrizione quinquennale “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi”. Riferimento normativo : comma 1  Art. 31 L. 610/1952 ed ex articolo 13 della Legge. n. 1338/1962

Pertanto, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi  in tali Casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Cosicché, l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.

Disposizione,  che invece, non può essere estesa ed applicata alla Cassa  CPI, per la quale, si applicano le disposizioni vigenti in materia  per l’AGO  (Assicurazione Generale Obbligatoria), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento  dei contributi, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati, sia ai fini dell’entità  che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia. In quanto, decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione (Art.3, comma 9, della L. N. 335/1995 ), anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento,  in via spontanea, da parte del debitore (in questo caso le Amministrazioni Pubbliche comprese nella CPI).

Comunque, ferme restando le disposizioni penali, il  datore di lavoro  può chiedere  all’INPS  di costituire una Rendita Vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all’Assicurazione Obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.  Lo stesso datore di lavoro può esercitare tale facoltà  a condizione  che   esibisca   all’INPS dei documenti di data certa, dai quali si possa evincere  l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, nel caso non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della Rendita Vitalizia (per mancanza di atti certi inerenti al suo rapporto di lavoro), può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione ( Art. 13 L.n. 1338/1962 ).

Alla luce delle precisazioni sopra esposte la FLP ritiene non più urgente l’invio di eventuali diffide, essendo stata, come in precedenza precisato, rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 Gennaio 2019, ed essendo stata comunque garantita, a prescindere dai suddetti termini, la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblico. In tal modo garantendo a tutti i  lavoratori  del pubblico impiego il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato.

Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare ad ogni lavoratore,  viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le Casse di appartenenza sopra citate, ed  avendo tutto il prossimo anno a disposizione,  di accertarsi, presso il proprio Ufficio o Ente, dell’esistenza dei periodi lavorativi ( in particolare quelli svolti in regime privatistico , e della copertura o scopertura dei relativi contributi ) e di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima dell’ 1 Gennaio m2018, data di decorrenza della Circolare  n. 94/2017.

A tal proposito, si informa che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere direttamente sul portale internet per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, non appena  renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale (attualmente inutilizzabile per problematiche organizzative interne all’Istituto).

Intanto, in attesa di poter fruire del descritto canale informativo, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS che consentono solo richieste “on line”, si invitano i dipendenti delle citate Amministrazioni che dispongono di un dispositivo informatico, a richiedere urgentemente  on line, oppure (presentando il documento d’identità) presso la sede INPS di appartenenza, il “PIN Dispositivo”, che, in quest’ultima modalità, verrà  rilasciato in giornata.

Una volta ottenuto il Pin, accedere nel sito dell’INPS  (www.inps.it) alla procedura “ Estratto conto contributivo “ e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie (periodi mancanti) accedere alla procedura  RVA (Revisione posizione Assicurativa) per  richiedere la correzione della posizione.

Per l’effettuazione di quest’ultima procedura, che interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla Circolare INPS, ci si può rivolgere anche ad un Patronato.

Comunque, per tutti coloro che  dovessero incontrare difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli Estratti Conto contributivi, che per la successiva procedura di comunicazione/aggiornamento all’INPS,  al quale si prevede si possa accedere, in seguito ad  una specifica comunicazione ufficiale, dopo la prima metà di Gennaio prossimo venturo.

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