di Domenico Brancato –
L’ultima legge di Bilancio (n° 205 del 27 Dicembre 2017) ha prorogato fino al 31 Dicembre 2018 la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di “efficientamento energetico”, ivi compresa la spesa per l’acquisto e la sostituzione delle zanzariere rispondenti a determinate caratteristiche funzionali.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate precisa che per usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere, oltre a proteggere dalle zanzare ed insetti vari, dovranno assicurare la funzione di schermatura solare e rispettare i requisiti di trasmittanza termica U (Quantità di calore che viene scambiata da un determinato materiale che, indirettamente, corrisponde al suo grado di isolamento; per cui più bassa è la trasmittanza termica e più un determinato materiale risulterà isolante, ai fini della dispersione del calore durante l’inverno e del freddo durante l’estate).
La scelta delle zanzariere con bassa trasmittanza assicura i seguenti vantaggi:
- Isolamento termico all’interno della casa, con conseguente risparmio energetico;
- Accesso alle detrazioni fiscali relativi al miglioramento energetico degli edifici.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF – o dall’Imposta sul Reddito delle Società – IRES – ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza degli edifici esistenti volti al risparmio di energia ed al contenimento delle emissioni di anidride carbonica – CO2 -, deducibili della Certificazione Energetica (Attestato che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico).
Per gli interventi a partire dal 1° Gennaio 2018, la detrazione per le zanzariere è stata ridotta dal 65 al 50 % e per un tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare.
L’Azienda Nazionale Efficienza Energetica – ENEA – , a tal proposito, precisa che le spese per l’installazione delle zanzariere saranno detraibili a condizione che i dispositivi siano applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente e costruiti secondo le modalità previste dalla Comunità Europea. Ovvero siano dotati della marcatura CE ed abbiano un valore GTOT (parametro del fattore solare relativo alla combinazione di vetro e dispositivo di schermatura) certificato non superiore a 0,35.
Nelle spese ammissibili sono comprese:
- la fornitura e posa in opera di sistemi di protezione, schermatura solare e/o chiuse tecniche oscuranti;
- l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- le opere provvisionali (strutture o manufatti destinati ad essere rimossi prima del compimento definitivo dell’opera) e accessorie (di completamento dell’opera);
- le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché per la produzione della documentazione tecnica occorrente.
La Dichiarazione di Detrazione va inoltrata, per via telematica, all’ENEA, sul sito: https://finanziaria2018.enea.it/ , registrandosi, inserendo negli appositi schemi, i dati anagrafici e tecnici richiesti, selezionando il tipo di intervento ed allegando la documentazione di seguito descritta:
- Schede tecniche dei componenti; – certificazione del fornitore o di chi installa le zanzariere, attestanti il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l’accesso alla detrazione; – la scheda descrittiva dell’intervento firmata (da far pervenire entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori).
- Tutte le fatture inerenti le spese sostenute; – le ricevute di bonifici bancari o postali (con la dettagliata descrizione della causale relativa alla detrazione, oltre alla partita IVA o il Codice Fiscale del beneficiario); – la ricevuta dell’invio della documentazione, debitamente firmata, e attestante la corretta e tempestiva trasmissione della stessa per la quale verrà fornito un Codice Personale Identificativo – CPID – da conservare, unitamente alla summenzionata certificazione, per almeno 10 anni: tempo di durata della liquidazione degli sgravi fiscali.
Data la specificità e l’entità dell’elencata documentazione, l’ENEA, per evitare di incorrere in errori ed omissioni che potrebbero determinare la mancata concessione della detrazione, consiglia ai potenziali fruitori di affidarsi, per gli espletamenti burocratici e l’esecuzione dei lavori, all’operato di qualificati esperti del settore.
Al fine di estendere, poi, l’utilità delle informazioni espresse nella presente nota, si precisa che le modalità riportate per l’accesso all’agevolazione per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, sono valide anche per le:
- Tende da sole esterne a bracci pieghevoli o rotanti;
- Tende a rullo;
- Tende verticali;
- Tende per lucernari;
- Tende alla veneziana;
- Tapparelle;
- Persiane a battente;
- Persiane alla veneziana o a soffietto.
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