di Domenico Brancato –
Un gesto, frequentemente compiuto sovrappensiero: spalancare lo sportello in modo repentino, senza accertarsi del sopraggiungere di persone o altri mezzi, potrebbe colpire o causare la caduta di ciclisti, motociclisti, persone in transito, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose, per evitare la collisione.
Capita spesso, infatti, che altri veicoli in transito impattino contro la portiera aperta, con le conseguenze del caso.
A tal proposito, l’Art. 157 del Codice della Strada stabilisce: “Divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Articolo, la cui non osservanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente e/o proprietario, ed una conseguente sanzione amministrativa del pagamento da 41 a 169 euro, oltre alla responsabilità per tutti i danni derivanti da un eventuale sinistro provocato dallo sportello auto aperto.
Anche se il proprietario del veicolo coinvolto, per il risarcimento, potrà rivalersi sull’Assicurazione, in quanto la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e sia con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade “, come avvalorato dalla conclusione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n° 8620/2015, in relazione al concetto di circolazione stradale – ex art. 2054 del Codice Civile.
Qualora, poi, a provocare un incidente dovuto all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura sia un soggetto adulto trasportato, la Corte di Cassazione ( Sentenza n° 8216/2002) ha dichiarato che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato, corresponsabile del danno nei confronti del soggetto danneggiato, si realizza un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.
Considerato, però, che il terzo trasportato beneficia sì della disciplina dell’Assicurazione quale danneggiato, ma no quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della Responsabilità Civile che abbia risarcito il danno.
Il trasportato, oltre al conducente, risponde, inoltre, delle eventuali conseguenze penali inerenti ai danni imputabili all’incauto gesto.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 41/2016, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ( Art. 157, comma 7, del Codice della Strada ), risponderà delle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose stradali ( 589-bis e 590-bis del Codice Penale ).
Ma, anche se la regola secondo cui la responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto, la stessa, eccezionalmente, non trova riscontro nel caso in cui tale condotta si verifichi mentre il mezzo trovasi incolonnato al semaforo o passaggio a livello. In quanto, in tale condizione, chi apre lo sportello può contare sul fatto che, con fila per semaforo rosso, nessuna auto o moto, se non violando il codice della strada, può effettuare il superamento dei mezzi incolonnati. In altri termini: l’effetto sorpresa dell’altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità nei confronti di chi ha aperto la portiera.
In ogni caso, prudenzialmente, è preferibile acquisire la sana abitudine di volgere lo sguardo verso gli specchietti retrovisori, prima di aprire lo sportello, onde evitare, comunque, spiacevoli sorprese e, probabilmente, subire anche pesanti conseguenze.
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