di Domenico Brancato –
Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 Settembre 2018 introduce nuove disposizioni relative alle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle Patenti di guida delle categorie:
- A1 ( Età minima 16 anni per la guida di: – Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 Kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; – Tricicli di potenza massima non superiore a 15 Kw; – Macchine Agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli: m 1.60 di larghezza, 4.00 di lunghezza, 2.50 di altezza ed il peso, a pieno carico, non eccedente 2.5 tonnellate);
- A2 ( Età minima 18 anni per la guida di motoveicoli di potenza non superiore a 35 Kw, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0.2 Kw/Kg )
- A o A3 ( 21 anni per guida di tricicli di potenza superiore a 15 Kw e 24 anni e 20 anni, a condizione di essere titolare di patente A2 da almeno 2 anni, per la guida di motoveicoli di tutti i tipi. Ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta – L3e – o con carrozzetta – L4e -. Cioè veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di un numero massimo di 4 persone, muniti di motore con cilindrata superiore a 50 cm3, se a combustione interna e/o aventi velocità massima superiore a 45 Km/h ).
Ciò, per il soddisfacimento dell’esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti, organizzandole, in tre fasi, invece delle sei fasi previste dal Decreto Ministeriale 8 Gennaio 2013. Come stabilito dal DM 19 Dicembre 2012, per il conseguimento della Patente di guida delle Categorie B e BE e dal DM 8 Gennaio 2013, per il conseguimento delle Patenti di guida delle Categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E e DE.
Fasi che comprendono:
- La verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, riguardante il come indossare il vestiario da motociclista: casco integrale, guanti, giacca con protezione dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi, protezioni delle ginocchia e paraschiena;
- L’esecuzione delle manovre lungo un percorso (vedi immagine), sui circuiti di prova delimitati da strisce orizzontali, consistente in un esercizio di equilibrio a bassa velocità, poi di slalom, avvitamento ostacolo e frenata, con velocità che da 30 Km/h passa a 50 Km/h, fra coni di altezza non inferiore a 30 cm, dislocati a distanza variabile da m 2.2, 4.0 e 1.0, lungo due corridoi, di cui il primo lungo m 18,2 e largo m2,2 ed il secondo della lunghezza di 25 m e la larghezza di 1,3 m.
Il candidato per superare la prova non dovrà incorrere in nessuna delle seguenti irregolarità:
- Toccare uno o più coni;
- Saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso;
- Mettere un piede a terra;
- Coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità;
- Impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il per corso.
- I comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza le operazioni previste, adottando tutte le opportune precauzioni.
La durata dell’intero esame pratico è prevista di 30 minuti.
Le nuove norme verranno applicate a partire dal 2 Gennaio 2019 e riguarderanno anche chi ha presentato la domanda prima dell’entrata in vigore il nuovo Decreto.
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