Bullismo e Cyberbullismo: responsabili anche chi assiste, genitori ed insegnanti

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di Domenico Brancato

Considerato che le manifestazioni di bullismo trovano riscontro in azioni costantemente ripetute nel tempo, del genere:

  • prese in giro, insulti, diffamazione (attribuzione di colpe o difetti che non si hanno), critiche, stalking (comportamenti persecutori ripetuti nei confronti di qualcuno), minacce, violenza fisica e psicologica, atti di razzismo, aggressioni, percosse, lesioni, atteggiamenti finalizzati ad escludere e isolare, danneggiamento di beni della vittima, estorsione (costringere con violenza o minacce a compiere o non compiere una determinata azione) e persino  istigazione al suicidio;
  • e che la Cassazione con la sentenza 26596/2018 ha precisato che nel momento in cui i bulli minimizzano le proprie condotte, qualificandole solo come scherzi, dimostrano di non essere maturi e di non comprendere  le conseguenze delle azioni commesse.

La più recente giurisprudenza, con l’intento di contrastare in maniera più radicale il fenomeno, ha esplicitato le condanne, oltre che per i diretti responsabili, anche nei confronti dei potenziali corresponsabili implicati, anche se non in malafede, nella preoccupante diffusione della tipologia di malcostume sociale, come di seguito specificato:

  • Bulli, relativamente all’articolo 98, comma 1 del Codice Penale che dispone: “E’ imputabile (responsabile penalmente e può essere condannato)  chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere”;                             
  • Genitori ed affilianti, quali soggetti deputati all’educazione dei minori, per i quali il Codice Civile all’articolo 2048 prevede: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi”;
  • Genitori di chi si limita ad assistere agli atti di bullismo senza intervenire o dissociarsi da certi comportamenti, in quanto si considera che chi partecipa emotivamente ad un episodio di bullismo, senza comprenderne la gravità, non è stato educato a dovere dai genitori, i quali sono esonerati da eventuali responsabilità soltanto se chi assiste è, al pari della vittima, sottomesso psicologicamente al bullo;
  • Precettori (educatori privati), Insegnanti e a tutti coloro che insegnano un mestiere o un’arte, poiché si considerano responsabili, del danno cagionato dal fatto illecito compiuto dai loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Tali soggetti, sono liberati dalla responsabilità, solo nel caso in cui possono  provare di non aver potuto impedire il fatto.

La normativa sopra espressa che disciplina la responsabilità civile di Genitori e Insegnanti, è basata sull’origine dalla commissione di un illecito civile extracontrattuale (per il quale, chiunque causi un danno a un’altra persona, attraverso il proprio comportamento, consapevole o meno, deve risarcire la vittima).

Il bullismo, infatti, oltre a costituire un reato penale può configurare anche un illecito civile in grado di cagionare alla vittima danni di natura:

  • Biologica – riferito alla salute e all’integrità fisica, capace di generare uno stato di malattia nel corpo e nella mente;
  • Morale – dovuto ad un turbamento dello stato d’animo, che può tradursi in una sofferenza psicologica, attraverso la manifestazione di attacchi d’ansia, paura e crisi di pianto;
  • Esistenziale – quando la persona, a causa del danno subito, è costretta a modificare le sue abitudini di vita dal punto di vista pratico e relazionale.

Genere di danni che risultano risarcibili in sede civile o penale, attraverso la costituzione di parte civile. In quanto l’articolo 2043 del Codice Civile prevede che “Qualunque fatto doloso ( compiuto  con consapevolezza e volontà di commettere un reato ) o colposo (quando manca la volontà di compiere un reato, ma lo stesso si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (vedi anche art. 2947 C.C.).

La tipologia di reato riferito alle manifestazioni di bullismo comprende, poi, anche quello definito Preterintenzionale”: cioè, che le conseguenze dell’azione sono più gravi delle intenzioni di chi la compie (ad esempio, si vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si determina una    lesione grave alla persona colpita).

Quanto esposto, al fine di estendere la consapevolezza delle implicazioni a cui possono incorrere i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella dinamica del compimento del deprecabile e, purtroppo, dilagante fenomeno in esame, tanto da  giustificare  l’insorgenza, a proposito,  di un vero e proprio allarme sociale.

Allarme che deve far riflettere, particolarmente, i genitori che, in genere, sempre più assorbiti ed oberati dagli impegni professionali e da interessi extrafamiliari, spesso, sono meno dediti a seguire il delicato e vulnerabile percorso esistenziale dei loro figli, che, conseguentemente, non ricevono, in tenera età, quell’educazione adeguata a consentir loro di crescere nel rispetto delle regole, nonchè di disporre di quel patrimonio di valori morali in grado di ostacolare, in alcuni casi, il compimento di atti di bullismo o di consentirgli di prendere la dovuta distanza dai comportamenti dei bulli.

Mancanza di valori: causa delle insensate, vessatorie ed a volte disumane manifestazioni, messe in atto, con disinvolto cinismo, da sconsiderati adolescenti, semplicemente per il soddisfacimento di “esigenze di svago”.

 

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