Riduzione dei voli all’aeroporto di Ciampino: il TAR sospende il percorso. L’ira del CRIAAC e dei cittadini di Santa Maria delle Mole è inevitabile …

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Ecco qui di seguito la sentenza del TAR  Lazio che sospende fino al 29 gennaio 2020, data di nuova convocazione delle parti per la decisione finale, la riduzione dei voli che dopo un faticosissimo iter e una illegalità durata anni, senza azione alcuna di riduzione del rumore, il Ministero dell’Ambiente con il Min. Costa aveva avviato da dicembre 2018.

Nella sostanza il TAR si fida di ENAC e della nuova rotta, fino ad ora sperimentale, che ha concentrato su Santa Maria delle Mole i decolli aerei provocando ulteriori proteste proprio nelle scorse settimane, proteste mai sopite in questi territori limitrofi all’aeroporto. Proprio Santa Maria delle Mole, colpita in modo brutale dagli ultimi esperimenti di rotte aveva da poco organizzato un’assemblea pubblica, per denunciare il rumore inaccettabile a cui viene condannata e lo stesso CRIAAC (Comitato per la Riduzione dell’Impatto dell’Aeroporto di Ciampino) aveva indicato nella riduzione a 65 movimenti l’unica soluzione per un aeroporto immerso tra le case, riduzione voluta finalmente anche dal Ministero dell’Ambiente sulla pressione dei comuni interessati al problema.

Ma, evidentemente, al TAR delle inadempienze del passato sul tema del rumore, delle decisioni di riduzione della politica dopo anni di latitanza dei vecchi governanti e dei tormenti cittadini di Marino, Ciampino e Roma Tuscolano sembra, al momento non interessare granchè.

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https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201902665&nomeFile=201902759_05.html&subDir=Provvedimenti

Pubblicato il 13/05/2019

  1. 02759/2019 REG.PROV.CAU.
  2. 02665/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ryanair DAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Castioni, Giannalberto Mazzei e Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Cuboni, n. 12;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale in atti;

nei confronti

ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Maria Paola Diamanti, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di Spagna, n. 15;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

– del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 345 del 18 dicembre 2018 di “Approvazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino”, della cui avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero in data 7 gennaio 2019 è stato dato Avviso sulla GURI n. 16 del 19 gennaio 2019;

nonché, per quanto occorrer possa,

– del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore derivante dal traffico di origine aeronautica, presentato in data 11 novembre 2015 da Aeroporti di Roma s.p.a., in qualità di Gestore dell’infrastruttura aeroportuale “G.B. Pastine di Ciampino” (versione pubblicata in data 7 gennaio 2019 sul sito internet del Ministero dell’ambiente), composto da una Relazione tecnica e da 11 Tavole grafiche;

– della documentazione integrativa presentata dalla Società Aeroporti di Roma al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con note del 17 settembre 2016, del 31 dicembre 2016, del 27 luglio 2017 e del 15 novembre 2017 (allo stato non conosciuta);

– dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 22 novembre 2018;

– D.G.R. Lazio n. 381 del 7 agosto 2010 di approvazione dell’impronta acustica e zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale dell’Aeroporto “G.B. Pastine di Ciampino”;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché ancora non conosciuto;

nonché per la condanna al risarcimento del danno.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, dell’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Aeroporti di Roma s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel Verbale;

Rilevato che, come anche confermato in sede di discussione, presso l’Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino è attualmente in uso (seppur in via sperimentale) una “Nuova Procedura di Volo”, predisposta da ENAC e riconosciuta da tale stesso ente “suscettibile, dal punto di vista dell’impatto acustico, di produrre un sensibile effetto migliorativo rispetto a quella attuale, apportando ulteriori benefici alla popolazione con un minor coinvolgimento delle aree circostanti lo scalo” (così già la nota del 10 ottobre 2017 al Ministero dell’Ambiente nonché, in senso conforme, quanto rappresentato dall’ente nel corso dell’iter istruttorio che ha preceduto l’adozione del gravato decreto, documentazione in atti);

Rilevato, altresì, che tale stessa procedura sarebbe, anche secondo il gestore dell’infrastruttura aeroportuale, “idonea a produrre risultati migliorativi, in termini di contenimento del rumore, rispetto a quelli che conseguirebbero dall’applicazione della “preesistente” procedura di volo posta alla base Piano” impugnato, consentendo essa “il rispetto dei livelli di rumore previsti dalla normativa di legge (e recepiti nella Zonizzazione) … con una riduzione della capacità dell’Aeroporto meno impattante … (i voli, in particolare, potrebbero essere ridotti al numero di 80 movimenti giornalieri, in luogo dei 65 previsti nel Piano)” (in tal senso, la memoria di Aeroporti di Roma s.p.a. depositata il 29 marzo 2019 nonché l’allegata Relazione Tecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”);

Considerato che tali affermazioni e risultanze non risultano essere state in alcun modo contestate dalle amministrazioni resistenti, né in atti né (tanto meno) all’odierna camera di consiglio;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle deduzioni e della documentazione versata in atti, che un giusto bilanciamento degli interessi coinvolti – da una parte quello pubblico alla quiete ed al riposo delle persone, inteso come espressione del diritto alla salute psicofisica degli individui, dall’altra, quello dell’operatore aereo (nonché degli utenti) a non veder drasticamente ridotto il numero di voli aerei – possa essere assicurato dalle misure di contenimento del rumore attualmente impiegate presso l’aeroporto di Ciampino nell’ambito della sperimentazione della citata “Nuova Procedura di Volo”;

Ritenuto, quindi, che la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati debba accolta limitatamente all’ivi disposta riduzione dei voli commerciali a 65 movimenti giornalieri dagli attuali 97;

Ritenuto, altresì, di fissare, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 29 gennaio 2020, auspicando che medio tempore si concluda la sperimentazione della “Nuova Procedura di Volo” ed i relativi esiti possano, quindi, essere acquisiti nonché eventualmente valutati nelle sedi competenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 29 gennaio 2020, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eleonora Monica Gabriella De Michele

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