Sospesi vari obblighi di pagamenti per chi e’ stato costretto ad interrompere l’attivita’ lavorativa per epidemia COVID-19

di Domenico Brancato

Il Decreto“ Cura Italia “, all’articolo 67,  per venire incontro ai cittadini a far fronte ai loro impegni economici, ha disposto, al comma 1, la sospensione degli adempimenti degli Uffici di Riscossione dall’8 Marzo al 31 di Maggio 2020, concernenti:

  • le attività di: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso;
  • la Fornitura di  risposte alle istanze di interpello ( Istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate, per ottenere chiarimenti inerenti  un caso personale relativo all’interpretazione e all’applicazione, o meno, di norme  relative a tributi erariali ), comprese quelle da rendere dopo la presentazione della documentazione integrativa;
  • la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Pertanto, le attività  degli Uffici impositori riprenderanno a partire dal primo di Giugno 2020.

L’applicazione di tale decisione  prevede il coordinamento con quanto previsto dall’articolo 108 del Decreto n.18/2020, che stabilisce le misure urgenti per l’adempimento  del servizio postale. A tale scopo per garantire l’esecuzione del lavoro di consegna della posta in totale sicurezza, onde prevenire il pericolo di contagio relativamente allo svolgimento:

  • del servizio riguardante gli invii di raccomandate, assicurate e la distribuzione di pacchi;
  • e dei servizi di notificazione a mezzo posta;

“ gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma,  con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di consegna.”

 Il Consiglio dei Ministri, inoltre, con Decreto Legge nella seduta del 7 Aprile 2020 ha disposto la proroga ed agevolazioni inerenti le seguenti scadenze fiscali e contabili:

  • IVA, sospesi ritenute e contributi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33 % , per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50 % sopra tale soglia;
  • sospesi i descritti versamenti, in ogni caso, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° di Aprile 2019;
  • sospensione versamento IVA, per i residenti nelle 5 Provincie più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi , Piacenza), se il calo del fatturato è di almeno il 33 %, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • estensione, anche alle scadenze di Aprile e Maggio, della sospensione delle ritenute di acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista del Decreto “ Cura Italia”;
  • esteso al 16 Aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 Marzo scorso e proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica, dal 31 Marzo al 30 Aprile;
  • allargato il credito d’imposta al 50 % per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali;
  • ripresa dei versamenti a Giugno, con la possibilità della rateizzazione in 5 quote.

Inoltre viene consentito all’INPS  di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente, posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

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