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Obbligo sostituzione delle gomme invernali: ricordati di farlo entro il 15 di giugno

di Domenico Brancato

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT-, a causa dell’emergenza Coronavirus e delle segnalazioni prodotte dalle Associazioni di categoria: Federpneus, Aniasa, AIRP, CNA Gommisti e CNA Confartigianato (che rappresentano chi produce, e chi vende  e monta pneumatici), relative all’impossibilità di rispettare il termine previsto del  15 Maggio (in riferimento alla Circolare n. 1049 del 17/01/2014 con la quale si è ritenuto opportuno l’uso di pneumatici invernali, contraddistinti dalle marcature aggiuntive: M+S, MS, M-S ovvero M&S, nel periodo compreso tra il  15 Ottobre e il 15 Maggio, anche con indice di velocità “Q”= 160 Km/h)  per la sostituzione dei pneumatici da neve con quelli estivi, ha deciso con Decreto n. 12047 del 30/04/2020 e successiva Circolare, di pari data, con effetto immediato, di  farlo slittare di un mese, consentendone l’uso fino al 15 di Giugno.

Lo slittamento, in pratica,  riguarda soltanto coloro che circolano con pneumatici invernali, con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla Carta di Circolazione. In quanto, chi monta coperture invernali con codice uguale o superiore a quello indicato in Libretto, volendo, può circolare tutto l’anno con gomme da neve.

In ogni caso, la sostituzione, quando prevista,  in riferimento ai parametri descritti,  è obbligatoria, altrimenti, si rischia di incorrere in sanzioni dell’importo da 422,00 a 1.695,00 euro e al ritiro del Libretto della vetture che, a sua volta, comporta la revisione presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Considerati gli inconvenienti a cui si può andare incontro, in caso di mancata regolarità,  in prossimità dello scadere della proroga concessa, sarà bene riscontrare, per tempo, i dati riportati sul Libretto di Circolazione e stampigliati sulla spalla di ciascuna gomma o consultare il gommista di fiducia, per procedere, se necessario, tempestivamente agli adeguamenti prescritti.

Consultazione che è bene estendere anche alla verifica delle condizioni dei pneumatici, in quanto,  può risultare di vitale importanza, specie nel periodo estivo ed  in occasione dei maxi  esodi alla volta delle località di vacanza, sia nei confronti della propria incolumità che per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Poiché dai risultati della campagna “Vacanze sicure 2019” risulta che, dei 39 milioni di autoveicoli in circolazione in Italia, 3.9 milioni montavano pneumatici lisci o non conformi alle prescrizioni della Carta di Circolazione.

A tal proposito il Codice della Strada -CdS- all’articolo 237 del Regolamento, per i sistemi  ruota e pneumatici, prescrive che debbano presentarsi in “Perfetta efficienza, privi di lesioni che possono compromettere la sicurezza ….” e precisa che la profondità degli intagli principali (scanalature più larghe situate nella zona centrale del battistrada che ricopre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso) dovrà essere di almeno 1.60, 1.00 e 0.5 mm, rispettivamente per  gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi; motoveicoli e  ciclomotori. Limiti, a proposito  dei quali, è opportuno ricordare che più lo spessore del battistrada si assottiglia, minore sarà la tenuta specie sul bagnato o in caso di acquaplaning (slittamento degli pneumatici sull’asfalto bagnato quando l’autoveicolo procede ad alta velocità, dovuto all’interposizione di un velo d’acqua fra battistrada ed il manto stradale).

Circa l’usura dei pneumatici, poi, si ricorda che può essere di tipo:

Il che evidenzia che il consumo delle gomme, siano esse estive, invernali o 4 stagioni è connesso all’osservanza del rispetto di regole inerenti: – il mantenimento della corretta pressione; – l’esclusione di sovraccarichi del veicolo; – il mantenimento di uno stile di guida attento; – il controllo della struttura  delle gomme e delle geometrie della vettura ( convergenza, efficacia delle sospensioni e degli organi di sterzo), specie  dopo un urto contro un ostacolo o essere andato a finire in una buca.

In linea di massima,  quindi,  non esistono indicazioni precise sui tempi di sostituzione delle gomme, anche se, ferme restando le prescrizioni del CdS che richiedono, come precisato, almeno 1.6 mm di spessore di battistrada, un pneumatico si considera da sostituire  allorché detto spessore sia inferiore a 3 mm, per le gomme estive e 4 mm per quelle invernale e quattro stagioni.  Condizione che viene evidenziata da appositi “ indicatori di usura” presenti  in molti pneumatici.

Inoltre, ai fini della durata, è da tener presente che quella dei pneumatici invernali si stima, per via della differente mescola,  sia inferiore del 15 %, rispetto a quella dei pneumatici estivi. Diminuzione che aumenta qualora le gomme invernali vengano abitualmente utilizzate oltre la stagione fredda.

Comunque, come per l’obbligo della sostituzione dei pneumatici allo scadere della stagione invernale, anche per quanto concerne la sostituzione per il raggiunto limite di spessore del battistrada, l’articolo 80, comma 1 del CdS  e l’Articolo 238 del Regolamento , prevedono  la sanzione amministrativa variabile da un minimo di 85 ad un massimo di 337 euro. Mentre l’articolo 175, sempre del CdS,  stabilisce la sanzione accessoria: consistente nella decurtazione di 2 punti dalla Patente di guida. Punti che diventano 3, secondo il disposto dell’articolo 192 CdS, che precisa la facoltà di cui dispongono le forze di Polizia presenti sul territorio, di impedire il proseguimento della marcia ai conducenti di veicoli che presentino “ Difetti od irregolarità ai dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione o agli pneumatici “ tali da “ Determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada”.

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