di Domenico Brancato –
Con Decreto Infrastrutture n. 121/2021, nel coordinato con la legge di conversione 9 Novembre 2021 n. 156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 Novembre 2021, n. 267, è stata approvata la gratuità, a decorrere dal 1 Gennaio 2022, della sosta su strisce blu per persone disabili dotate di “Contrassegno Auto Disabili”.
Trattasi di un intervento normativo che mette fine ad una disparità attribuibile alla possibilità che veniva concessa a ciascun Comune di decidere, in autonomia, se consentire ai veicoli in uso per il trasporto di persone disabili di parcheggiare sulle strisce blu senza pagare
Quindi, quello che prima era un invito ai Comuni, adesso è diventato un obbligo che prevede la sosta gratuita nelle apposite aree o parcheggio a pagamento, in tutta Italia, per le persone dotate di Contrassegno auto disabili, nel caso in cui i posti riservati risultassero già occupati o indisponibili gli stalli (aree di sosta) a loro riservati.
Il testo di conversione, conferma le misure presenti già nel Decreto, tra cui: l’ introduzione nel Codice della Strada al nuovo comma 3-bis dell’articolo 188; e gli “stalli rosa” inerenti il parcheggio per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a 2 anni.
Sempre la legge di conversione ribadisce, inoltre, l’inasprimento delle sanzioni, con multe raddoppiate, per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per trasporto di persone con disabilità, e con l’elevazione da 168 a 672 euro per chi parcheggia sul posto di guida riservato ai disabili, senza contrassegno.
Ed ancora, la medesima normativa, all’articolo 1 Bis prevede ulteriori agevolazioni (per fruire delle quali occorre, però, attendere un Decreto correttivo, la cui emanazione dovrà avvenire entro trenta giorni), consistenti in delle semplificazioni per accedere all’acquisto di auto da parte di persone disabili, esclusivamente, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente con obbligo di adattamenti. Nello specifico, è stabilito che per il riconoscimento delle agevolazioni contemplate dall’articolo 8 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 (vedi Allegato1 e Allegato 2), è prevista solo la presentazione di una copia semplice della patente con le indicazioni di adattamenti, anche di serie (come cambio automatico), prescritti dalle commissioni mediche locali.
Per cui, considerati i risolutivi provvedimenti adottati del Governo nazionale, inerenti il riconoscimento di una così ineccepibile esigenza, da tempo manifestata e sollecitata da una componente sociale particolarmente meritevole di attenzione; non rimane che formulare il più sentito auspicio affinché le Amministrazioni comunali compiano, in tempo utile, i dovuti adempimenti burocratici, per consentire la tempestiva fruizione di un contributo finalizzato ad attenuare, in qualche modo, i notevoli disagi che quotidianamente i destinatari del “privilegio” in esame, loro malgrado, sono costretti ad affrontare.
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