Più di un anno di carcere ai fruitori del Reddito di cittadinanza che hanno violato le regole: l’analisi del prof. Brancato

— LA CARD DEL REDDITO DI CITTADINANZA TESSERA © Tutti i diritti riservati dall'autore. Vai al sito originale.

di Domenico Brancato

Nell’affrontare l’argomento si considera opportuno premettere le finalità del beneficio e le condizioni previste per ottenerlo.

Il Reddito di cittadinanza consiste in un aiuto economico istituito con Decreto legge n. 4/2019, con il quale lo Stato si prefiggeva di indirizzare i beneficiari verso un lavoro dignitoso, contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale. Aiuto che per acquisirne il diritto è necessario:

  • essere cittadino italiano o europeo, oppure aver soggiornato o essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
  • avere un I.S.E.E. aggiornato inferiore a 9.360 euro annui; un patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) non superiore a 30.000 euro; un patrimonio finanziario (soldi sul conto corrente) non superiore a 6.000 euro, aumentabile in funzione dei componenti il nucleo familiare; e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, aumentabile fino a 9.360 euro annui, se il nucleo famigliare risiede in una casa in affitto;
  • al momento della richiesta, non essere sottoposto ad una misura cautelare personale o essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva), nei 10 anni precedenti, per uno dei seguenti reati: – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; – attentato per finalità terroristiche o di eversione; – sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione; – associazioni di tipo mafioso anche straniere; – scambio elettorale politico-mafioso; – strage; – truffa aggravata per il conseguimento (ottenimento) di erogazioni pubbliche ( in tal caso la pena prevista, secondo il dispositivo dell’art. 640 bis Codice Penale, è la reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio se il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea); – per tutti gli altri reati, qualora siano stati commessi con l’aggravante del metodo mafioso;
  • i componenti del nucleo familiare non devono essere in possesso di : – veicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la Domanda; – autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la Domanda), con esclusione dei mezzi che conferiscono le agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità; – e di navi o imbarcazioni da diporto.

E considerato, che nonostante le elencate inderogabili condizioni per accedere alla sovvenzione, si continuano a registrare frequenti ed eclatanti condotte truffaldine, abusive o imputabili a superficialità nell’ accertamento dell’autenticità dei menzionati requisiti, sono intervenuti nuovi moniti e chiarimenti rivolti, in particolare, ai casi in cui si riscontrano maggiori irregolarità.

Irregolarità che, in genere, trovano rispondenza in chi: – usufruisce del Reddito di cittadinanza e percepisce redditi da prestazioni di servizi occasionali (come differenza tra compensi e spese inerenti) sia subordinati che autonomi, (anche se svolti all’estero), senza comunicarlo all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, tramite compilazione del Modello Rdc-Com Esteso (per ogni componente del nucleo familiare per il quale sia avvenuta la variazione), da presentare all’INPS tramite il Caf, gli Enti di Patronato o direttamente, accedendo con SPID o Carta di Identità Elettronica o Nazionale dei Servizi sul sito dell’INPS ; – lavora in nero; – o percepisce offerte (anche se in “occasioni particolari” qualificate come “regalie”). La Corte di Cassazione penale n. 25306/2022, infatti, ha asserito che, in base alla comune esperienza, “l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita”, e quindi è da considerare un compenso, per il quale sussiste l’obbligo, da parte del percettore, della comunicazione all’INPS. Pertanto, come deciso dalla stessa Corte, in virtù del reato di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge 28 Marzo 2019 n. 256, il soggetto inadempiente è punibile con il carcere.

Ma vediamo di esaminare, in dettaglio, le penalità a cui si va incontro, a seconda delle tipologie di inadempienze, trasgressioni o illeciti commesse/i:

  • Presentazione di dichiarazioni attestanti circostanze false: condanna da 2 a 6 anni di reclusione, perdita del Reddito e restituzione della somme percepite;
  • Mancata comunicazione di variazioni patrimoniali (sia regolari che e a nero), successivi all’ottenimento del Reddito, del percettore o di un membro della sua famiglia: condanna da 1 a 3 anni di reclusione, revoca del Reddito e restituzione del non dovuto;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza da chi lavora con contratto. Il che è possibile, in quanto trattandosi di una misura di sostegno ed integrazione destinata, appunto, anche ad integrare un reddito basso derivante da lavoro, purché in possesso dei previsti requisiti reddituali. Tuttavia il richiedente ha il dovere di comunicare tale condizione al momento della richiesta del beneficio. Altrimenti incorre nella perdita del Reddito e in un processo penale, per aver dichiarato circostanze false e non veritiere;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza, da chi lavora a nero: reato che prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione , la perdita del Reddito e la restituzione delle somme riscosse. Sanzione che viene applicata anche quando al momento della richiesta non sia stata comunicata la circostanza che un componente del nucleo famigliare del soggetto richiedente lavorava in nero. Poiché il beneficio è riconosciuto solamente a chi possiede i requisiti economici e patrimoniali che riguardano l’intero nucleo familiare;
  • Datore di lavoro che impiega, a nero, lavoratori percettori del Reddito di cittadinanza: corre il rischio di una sanzione pecuniaria aumentata del 20 %

dei seguenti importi: – 2.160 – 12.960 ; – 4.320 – 25.920; e 8.640 – 51.840 euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; 31 – 60; oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

Massima sanzione che viene applicata anche quando il lavoratore a nero non è diretto beneficiario del Reddito di cittadinanza, ma fa parte di un nucleo familiare che percepisce il beneficio.

Ma qualora il destinatario della multa decida di pagare entro 60 giorni dalla contestazione, potrà beneficiare della riduzione dell’entità degli importi della sanzione, come di seguito indicato: – 4.320; 8.640; e 17.280 euro , rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; – 31 – 60; e oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

Inoltre, sempre il datore di lavoro, può andare incontro alla sospensione dell’attività, se il numero di lavoratori a nero supera il 20 % dei presenti in azienda (sia regolari che irregolari) e in caso di gravi e reiterate violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale sospensione però può essere revocata se: regolarizza i lavoratori a nero; ripristina la sicurezza sul luogo di lavoro; e paga la somma di 2.000 o 3.200 euro, a seconda se trattasi di lavoro in nero o di violazioni di sicurezza.

L’entità del beneficio economico in esame si compone di 2 parti, di cui una destinata ad integrare il Reddito famigliare, fino al limite di 6.000 euro moltiplicati per la Scala di equivalenza, come di seguito indicato:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE VALORE SCALA DI EQUIVALENZA BENEFICIO MASSIMO ANNUALE
1  adulto 1 6.000,00  Euro
1 adulto e 1 minore 1,2 7.200,00  Euro
2 adulti 1,4 8.400,00  Euro
2 adulti e 1 minore 1,6 9.600,00  Euro
2 adulti e 2 minori 1,8 10.800,00  Euro
2 adulti e 3 minori 2 12.000,00  Euro
3 adulti e 2 minori 2,1 12.600,00  Euro
4 adulti 2,1 12.600,00  Euro
4 adulti  (o 3 adulti e 2 minori), di cui 1 in condizione di disabilità grave o non autosufficiente 2,2 13.200,00  Euro

e l’altra riservata solo a chi è in affitto, destinata ad incrementare il beneficio di un importo annuo pari al canone di locazione, fino al massimo di 3.360 euro. E’ prevista inoltre una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, fino ad un massimo di 1.800 euro annui , nel caso sia stato acceso un mutuo.

Altro sostegno economico erogato dallo Stato è la Pensione di Cittadinanza (PdC), spettante ai nuclei familiari che dispongono di pari requisiti richiesti per la concessione del Reddito di Cittadinanza, ed esclusivamente composti da persone con età superiore a 67 anni, o di età inferiore, se comprendenti una o più componenti in condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza. Sostegno al quale, qualora detti nuclei siano già beneficiari del Reddito di Cittadinanza, accedono a decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane della famiglia.

A beneficiare della Pensione è il nucleo familiare definito ai sensi della norma in materia di ISEE , che prevede: – i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione; – i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, continuano a farne parte, ai fini dell’ISEE, anche a seguito di variazioni anagrafiche (cambio di nome, cognome, di stato civile, ecc.) se continuano a risiedere nella medesima abitazione; – il figlio/a maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori soltanto quando è di età inferiore a 26 anni, o è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF e non è coniugato e non ha figli.

Trattasi di altro sostegno che Consiste in una prestazione economica, esentasse, erogata mensilmente per 18 mesi rinnovabile, senza presentare ulteriore Domanda, e per la quale, a differenza del Reddito di Cittadinanza, non è prevista la sospensione del rinnovo. L’accredito sia del Reddito che della Pensione vengono corrisposti con la Carta (Carta acquisti Postepay) Rdc e Pdc (che vengono ricaricate per 12 mensilità, ogni fine mese a partire del giorno 25/26) rilasciate da Poste Italiane. La somma accreditata è spendibile per acquisto di beni alimentari, farmaci (con lo sconto del 5 %), pagare bollette di gas e luce, o effettuare un prelievo in contanti, fino al massimo di 100 euro mensili, e un bonifico mensile per il pagamento di mutuo o affitto. Dal 2021, la Pensione di cittadinanza, può essere erogata assieme alla prestazione pensionistica a carico dell’INPS, qualora il destinatario ne sia titolare.

Il cui importo non può essere inferiore a 480 euro e può arrivare fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un singolo richiedente. Se invece a richiederlo è una coppia, l’ammontare può giungere fino a 1170 euro.

E si compone, come per il Reddito di cittadinanza, di una integrazione del: – Reddito familiare fino alla soglia di 7.560 euro annui; – e del reddito dei nuclei famigliari residenti in abitazioni in locazione, equivalente all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, sino ad un massimo di 3.360 annui. Integrazione concessa fino ad un massimo di 1.800 euro annui anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, per l’acquisto o la costruzione dei quali sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo famigliare.

L’importo a sua volta deve essere moltiplicato per il valore della scala di equivalenza che tien conto della composizione del nucleo familiare, come già indicato per il Reddito di cittadinanza.

I descritti benefici, trattandosi di interventi che dalla prima metà del 2019 fino alla fine di quest’anno, hanno comportato un investimento, da parte dello Stato, di 19,6 miliardi (suddivisi in: 3,8 nel 2019; 7,2 nel 2020; 8,6 nel 2021 e di 7,7 miliardi per il 2022), com’è noto, sono stati oggetto di accese contrapposizioni fra gli schieramenti politici e di manifestazioni mirate alla disincentivazione della concessione degli aiuti, dovuti alla non sempre rispondente modalità di corresponsione degli stessi, rispetto quella prevista, e soprattutto alla carente efficienza di verifica della legittimità della loro spettanza.

Come evidenzia l’esito dell’azione di contrasto condotta, dal primo Gennaio 2021 a Febbraio 2022, dai Carabinieri delle Legioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, inquadrati nel Comando “PODGORA” e dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che hanno denunciato 955, pari alla media del 10 % (da 21,7 nel Lazio a 4,6 nelle Marche) delle 9.575 persone controllate, per irregolarità riguardanti la percezione di 5.245.341 milioni di euro del beneficio, conseguenti alla violazione di un’ampia tipologia dei divieti imposti dalla normativa.

Per arginare una così persistente illecita dispersione degli specifici, non trascurabili, fondi stanziati, la Legge di Bilancio 2022 ha predisposto il rafforzamento dei sistemi di controllo incrociati ad opera dell’INPS e dei Comuni di residenza, attraverso verifiche preventive sui requisiti anagrafici, su chi detiene beni all’estero ed ha decretato la sospensione del RdC per le posizioni incerte.

In particolare, i controlli che dovrebbero entrare in vigore da quest’anno prevedono:

  • da parte dell’INPS:

verifiche preventive, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati in dotazione all’Istituto sui dati: – anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati in ogni Domanda di RdC, e che qualora si dovessero riscontrare situazioni di incertezza, rispetto i requisiti anagrafici, si proceda alla richiesta, mediante il Sistema informatico del Reddito di cittadinanza, di informazioni aggiuntive ai Comuni. I quali dovranno rendere noto l’esito della verifica entro 120 giorni dalla richiesta. Durante tale periodo, l’erogazione dell’importo verrà sospesa. Se trascorsi i 120 giorni il Comune non dovesse fornite comunicazioni , il pagamento viene disposto, ma il responsabile dell’Ente territoriale risponderà per il danno erariale causato dall’eventuale erogazione di somme non dovute; – verifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali, rispetto i dati autocertificati in ISEE e validati dall’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento ai beni durevoli (Casa, automobili, imbarcazioni, elettrodomestici, vestiti, ecc.); – e accertamenti sui beni tenuti all’estero, per i quali, da quest’anno, entro il 31 Marzo, dovrà provvedere a definire un piano di verifica specifico in collaborazione con il Ministero del lavoro, l’Agenzia delle Entrate, ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e del Ministero degli Affari esteri;

  • da parte dei Comuni:

all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche: – dei dati anagrafici, relativi alla composizione del nucleo familiare, e sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella Domanda e, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi requisiti, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dall’INPS, sempre tramite la citata piattaforma di condivisione dati; – sui requisiti di residenza, convocando l’interessato entro 30 giorni dalla Domanda, se non dovesse pervenire la ricostruzione d’ufficio; – e dei requisiti sul possesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Importanti e, si spera, risolutivi accorgimenti, alla realizzazione dei quali però attualmente si frappone il mancato assolvimento di adempimenti burocratici che ostacolano la stipula delle convenzioni fra l’INPS e i Ministeri del Lavoro e della Giustizia. Convenzioni necessarie affinché possa avvenire un interscambio integrale delle informazioni di cui dispongono le loro banche dati, per poter dar seguito alle citate innovazioni della Legge di Bilancio 2022.

Comunque, in attesa che entrino in vigore gli appena descritti più rigorosi, controlli finalizzati ad ovviare: – alle inoppugnabili necessità migliorative delle procedure inerenti l’erogazione del beneficio finora adottate; – alle conseguenti pregiudizievoli contrapposizione fra gli schieramenti politici;- e soprattutto al rischio della soppressione di un provvedimento concepito, come premesso, per: liberare dalla condizione di povertà assoluta 5,6 milioni (secondo dati ISTAT) di individui (pari a 9,4 % del totale della popolazione italiana); consentire per le categorie di persone economicamente disagiate, inabili al lavoro, una integrazione del reddito per l’equiparazione alle soglie annualmente previste dalla legge; e promuovere il collocamento dei cittadini inoperosi, ma idonei a svolgere mansioni lavorative, in contesti operativi in grado di assicurare loro l’autosufficienza economica.

Ci si augura che quanto esposto, possa servire a contribuire a rendere i lettori interessati più consapevoli dei requisiti di cui disporre e dei contenuti delle aggiornate norme da osservare, per l’acquisizione legale del diritto a fruire del Reddito o della Pensione di cittadinanza. Affinché, siano in grado di accertare le loro condizione di compatibilità, evitando così di incorrere nel pericolo di produrre richieste improprie: possibili cause di frustranti delusione o di pesanti sanzioni penali e amministrative.

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*