di Domenico Brancato –
L’aumento delle pensioni nel corrente mese è stato maggiore, rispetto a quello percepito ad Ottobre, grazie al cumulo dell’anticipo della rivalutazione con il Bonus (riguardante i soggetti residenti in Italia dal 1° Novembre 2022 e che hanno avuto un reddito personale nel 2021 non superiore a 1.538 euro lordi mensili, e 20.000 euro lordi annui, escluso il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto e compensi arretrati soggetti a tassazione separata), una tantum, di 150 euro, di cui all’art. 19 del Decreto Aiuti ter.
Rivalutazione che decorrerà da Gennaio 2023, ma che il Governo, con il Decreto aiuti bis, ha deciso di anticipare, al fine di dare un qualche sostegno economico contro il caro bollette.
Si tratta, in effetti, di un piccolo anticipo dell’adeguamento automatico delle pensioni al tasso di inflazione che avviene all’inizio di ogni anno, che è scattato, (solo, però, per coloro che percepiscono una pensione mensile lorda non superiore a 2.692 euro (pari a 35.000 euro l’anno), ad Ottobre e si esaurirà il 31 Dicembre 2022. Tasso al quale, in virtù del Decreto MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) sulla perequazione automatica delle pensioni (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 Novembre 2022), è stato/a attribuito/a il valore di 7,3 %, salvo conguaglio, per il 2022, e la percentuale definitiva dell’1,9, per il 2021.
Così, al citato anticipo del 2 %, si aggiunge, a decorrere dal 1° Novembre 2022 (anziché dal 1° Gennaio 2023), in questo caso, per tutte le pensioni e pensionati, senza alcuna distinzione per limiti di reddito, un altro 0,2 %: quale conguaglio di rivalutazione per il 2021. Poiché, come precisato, l’inflazione definitiva è risultata pari a + 1,9 %, invece dell’ 1,7% provvisoriamente applicato dall’INPS per il 2022.
Conguaglio che trova riscontro nelle somme risultanti dall’applicazione delle seguenti fasce di rivalutazione alle relative entità di trattamento economico:
- 1,90 % (1,90×1,00), per trattamenti fino a 4 volte il minimo (per il 2022, pari a euro 524,34): E. 524,34 x 4 = E. 2097,36 x 0,0190 = 39,85;
- 1,710 % (1,90 x 0,90), per i trattamenti oltre le 4 e fino 5 volte il minimo: da E. 2098,36 x 0,0171 = 35,88 a E. 2.097,36 X 5 = 2621,70 x 0,0171 = E.44,83;
- 1,425 % (1,90×0,75), per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo: da E. 2622,70 x 0,01425 = 37,37 a E. importo trattamento x 0,01425.
Mentre il contributo dell’aumento della pensione derivante dall’IRPEF (Imposta diretta, personale e progressiva sul Reddito delle Persone Fisiche) è dovuto all’effetto delle novità previste dalla legge di bilancio 2022, in virtù della quale, dal 1° Gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche apportate alle preesistenti aliquote e scaglioni, come di seguito indicato:
Aliquote e Scaglioni IRPEF 2021 | Aliquote e Scaglioni IRPEF 2022 |
23 % fino a 15.000 euro | 23 % fino a 15.000 euro |
27 % da 15.001 fino a 28.000 euro | 25 % fino a 28.000euro |
38 % da 28.000 a 55.000 euro | 35 % da 28.000 a 50.000 |
41 % da 55.001 a 75.000 euro | 43 % da 50.000 in su |
43 % oltre 75.000 euro | – |
Modifiche, alle quali si ritiene utile far seguire, per un più concreto riscontro, la quantificazione della minore imposta derivante dall’applicazione delle aliquote precedenti ed attuali sull’importo medio mensile (secondo l’ultima rilevazione del 2 Ottobre 2022 dell’Osservatorio dell’INPS) di E. 2.032 (pari a 26.416 euro annui) percepito dai dipendenti statali e similari:
- Calcolo in vigore fino al 31 Dicembre 2021
15.000 x 0,23 = a 3.450 euro
11.416 (26.416 – 15.000) x 0,27 = a 3.082,32 euro
Imposta lorda = 3.450 + 3.082,32 = 6.532,32 euro
– Calcolo in vigore dal 1° Gennaio 2022
15.000 x 0,23 = a 3.450 euro
11.416 x 0,25 = a 2.854 euro
Imposta lorda = 3.450 + 2.854 = 6.304 euro.
Confronto di calcolo dal quale si deduce un risparmio di euro (6.532,32 – 6.304) 228,32.
Altro contributo che incide sul risparmio d’Imposta, è dovuto all’aumento delle Detrazioni che, come stabilisce l’articolo 13, comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sono rapportate al periodo di pensione nell’anno e alle somme percepite. Fermo restando tale precisazione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, le seguenti novità, per i redditi complessivi:
- non superiore a 8.500 euro: la misura della detrazione passa da 1.880 a 1.955 euro, e comunque, in ogni caso, non inferiore a 713 euro. Infatti, anche se un pensionato va in pensione il 1° Dicembre, invece di fruire di 31 giorni di detrazione, che in riferimento ad un importo di pensione di 8.500 annuo risulterebbe di (euro 1.955 /365 giorni dell’anno = 5,36 x 31 giorni del mese) 164,04 euro, per effetto dell’applicazione della nuova normativa fruirà della detrazione minima di 713 euro;
- Da 8.500 a 28.000 euro: la detrazione si ottiene dalla risoluzione della formula: 700 + 1.255 x (28.000 – reddito complessivo): 19.500. (Dove il Reddito complessivo rappresenta la base di reddito imponibile, derivante dalla somma di tutte le tipologie di reddito percepite: lavoro dipendente, autonomo, da capitali, e da altre fonti). Per tali redditi, poi, la detrazione va aumentata di 50 euro;
- Da oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: la detrazione si ottiene dalla risoluzione della formula: 700 x (50.000 – reddito complessivo) : 22.000;
- Oltre 50.000 euro: nessuna detrazione.
In definitiva, per rendere più espliciti ed immediati gli effetti conseguenti alla rivalutazione, alla revisione delle aliquote Irpef e all’aumento delle detrazioni decretate dalla legge di Bilancio 2022, si riporta il confronto degli importi, in euro, riferiti agli anni 2021 – 2022. Per il calcolo dei quali non sono state considerate né addizionali locali, né carichi di famiglia. Pertanto, a seconda delle specifiche situazioni, è possibile che il valore netto sia più alto o più basso di quanto indicato nella seguente Tabella che, comunque, consentirà di farsi un’idea su chi guadagnerà di più e chi di meno:
Importo 2021
Lordo (Euro) |
Importo 2021
Netto (Euro) |
Importo 2022
Lordo (Euro) |
Importo 2022 Netto (Euro) | Variazione Netto (Euro) |
8000 | 8000 | 8136 | 8136 | 136 |
8500 | 8384 | 8644 | 8602 | 218 |
9000 | 8726 | 9153 | 8960 | 234 |
15000 | 12847 | 15255 | 13261 | 414 |
25000 | 19822 | 25425 | 20284 | 562 |
30000 | 23090 | 30504 | 23288 | 198 |
35000 | 26028 | 3577 | 26424 | 386 |
40000 | 28966 | 40840 | 29554 | 588 |
45000 | 31904 | 45704 | 38684 | 780 |
50000 | 34842 | 50768 | 35777 | 935 |
55000 | 37780 | 55831 | 38664 | 844 |
75000 | 49580 | 76087 | 50210 | 630 |
100000 | 63830 | 101405 | 64641 | 811 |
Riepilogo dal quale si deduce che il guadagno maggiore si avrà per un importo di pensione annua lorda intorno a 50.000 euro, al quale corrisponde un aumento mensile di (euro 935/mesi 12) euro 77,9. A fronte degli aumenti degli importi delle più comuni pensioni di 15.000 e 25.000, ai quali corrispondono rispettivamente incrementi di: (euro 414/12) euro 34,5 e (euro 522/12) euro 43,5. Mentre alle pensioni più basse, come già citato, è riconosciuto un innalzamento della no tax area (espressione che identifica un reddito imponibile che non è soggetto, al pagamento di imposte e tasse) da 8.125 a 8.500 euro e, dal 1° Gennaio 2023, della detrazione che, passa dagli attuali 1.880 ai 1.955 euro.
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