Site icon Noi Cambiamo

Bonus INPS per i genitori disoccupati o monoreddito con figli in condizioni di disabilità

di Domenico Brancato

L’articolo 1, commi 365 e 366 della legge 178 del 30 dicembre 2020 ( legge di bilancio 2021), sulla base dei requisiti e delle modalità indicate nella Circolare n. 39 del 10/03/2022, prevede, per gli anni 2021, 2022 e 2023, un contributo con valenza annuale, ottenibile dietro presentazione della Domanda all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, per via esclusivamente telematica (online), mediante una delle seguenti modalità: – utilizzando l’apposito servizio “Contributo genitori con figli con disabilità” (che permette di visualizzarne anche l’esito), raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID, o Carta di Identità elettronica –CIE –, o Carta Nazionale dei servizi – CNS – ; Contact Center Integrato (Centralino telefonico), contattando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento); – oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

La domanda può essere presentata dai genitori che all’atto dell’inoltro risultino in possesso dei requisiti:

Una volta accettata la domanda, il contributo verrà liquidato, a partire dal mese di gennaio per l’intera annualità, con cadenza mensile e per un importo pari a 150 – 300 e 500 euro, a seconda se i figli a carico, con la precisata disabilità, saranno in numero di uno, due o più di due.

Il pagamento verrà effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato (versato direttamente in Posta o Banca intestandolo al percettore del beneficio); accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale; o carta prepagata con IBAN.

In caso di risorse insufficienti (considerato che l’articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2021, ribadisce che il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023), sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. Mentre, a parità di reddito ISEE, sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei familiari con figli minori non autosufficienti (cioè incapaci di svolgere le più comuni attività quotidiane) ed, a seguire, ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave (che impone alla persona di dover beneficiare di un’assistenza permanente, totale e continuativa, per svolgere una o più funzioni della vita quotidiana) e di grado medio (in genere, di natura intellettiva che comporta l’acquisizione del linguaggio molto lentamente).

L’erogazione del beneficio potrebbe cessare, nel caso in cui dovesse venire a mancare uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Interministeriale: – decesso del figlio o del richiedente; – decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; – ed affidamento del figlio a terzi.

In tal circostanza, la causa della decadenza dovrà obbligatoriamente essere comunicata all’INPS, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Exit mobile version