Per la Commissione Europea le norme sull’accesso al Reddito di cittadinanza e all’Assegno unico universale violano il diritto UE

di Domenico Brancato

La Commissione Europea, dopo due anni e mezzo della denuncia presentata da: ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), NAGA (Associazione di volontariato laica, che fornisce assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini stranieri), APN (Associazione che si propone di sviluppare la conoscenza dell’immigrazione e promuovere l’informazione per facilitare l’accesso ai servizi pubblici e favorire percorsi di protezione e di inclusione), e l’Altro Diritto (Centro di informazione giuridica sull’immigrazione); ha aperto una procedura di infrazione (procedimento disciplinato dagli articoli 258 e 259 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea –TFUE-, volto a sanzionare gli Stati membri responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario) contro l’Italia, in riferimento ai requisiti previsti dei 10 anni e di 2 anni di residenza, rispettivamente per l’accesso al Reddito di cittadinanza e all’Assegno Unico Universale.

Poiché, secondo il Regolamento 2011/492 e la Direttiva 2004/38/CE, richiamata nel comunicato stampa pubblicato dalla Commissione europea il 15 Febbraio 2023 , le prestazioni sociali come il “Reddito di cittadinanza” dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell’UE che sono lavoratori dipendenti, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro precedente residenza, con l’unica condizione di risiedere legalmente in Italia da più di 3 mesi.

Pertanto il requisito dei 10 anni di residenza si qualifica come discriminazione indiretta (cioè criterio apparentemente imparziale, ma di fatto sfavorevole ad un determinato gruppo di persone), in quanto è più probabile che i cittadini stranieri non soddisfino questo criterio. Inoltre, detto requisito potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi per lavorare all’estero. Considerato che non avrebbero diritto al reddito minimo garantito (forma di sostegno economico mensile, percepibile fino al permanere nello stato di bisogno o al passaggio alla pensione di anzianità, riservata a maggiorenni inoccupati, disoccupati o occupati che dispongono di un reddito inferiore ad una soglia ritenuta povera) al loro rientro in Italia.

La Commissione dunque ritiene che il Reddito di cittadinanza non sia “ in linea con il diritto Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini”, considerato, fra l’atro, che nessuno degli Stati europei che hanno istituito una prestazione di contrasto alla povertà ha introdotto requisiti di residenza di 10 anni.

Conseguentemente, il Governo Italiano ha 2 mesi di tempo , dal 15 febbraio, per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, passati i quali, per non incorrere in sanzioni, dovrà adeguare la propria normativa al diritto europeo.

Intanto, in Italia il Reddito di cittadinanza è stato già revocato a quanti non risultano avere il requisito dei 10 anni di residenza, di conseguenza molte persone effettivamente povere sono state private di una indispensabile, seppur indubbiamente perfettibile, misura di contrasto alla povertà.

Con riferimento poi alla procedura di infrazione in materia di Assegno Unico Universale, la Commissione ribadisce che la richiesta di 2 anni di residenza e il requisito della “vivenza a carico” (Condizione di un familiare che, non avendo mezzi di sostentamento propri, vive a carico del lavoratore capofamiglia) violano ulteriormente il diritto dell’UE, in quanto non trattano i cittadini dell’UE in modo paritario. Il che costituisce una discriminazione, per il fatto che il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza per ricevere prestazioni come gli assegni familiari.

Parere di illegittimità, rispetto al diritto UE, del requisito di residenza biennale sul territorio nazionale o regionale da sempre espresso, senza esito, anche dall’ASGI. Associazione per la quale la disparità di trattamento così introdotta non appare sorretta da finalità obiettive estranee alla nazionalità ed è incompatibile con i fondamentali principi di uguaglianza e di libertà di circolazione e soggiorno.

 

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*