Esenzione del pagamento del ticket per visite mediche ed esami di laboratorio agli ultra 65-enni: ecco le possibilità

di Domenico Brancato

Coloro che hanno compiuto 65 anni e hanno un reddito familiare che non supera i 36.151,98 euro, Codice E01, in base all’art. 8 comma 16 della legge 537/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono usufruire dell’esenzione del ticket sanitario dovuto per: visite mediche specialistiche, esami di laboratorio e prestazioni di diagnostica strumentale ambulatoriali (RX, TAC, Risonanza magnetica –RM-, Scintigrafia, Ecografia, Elettroencefalografia –ECG-,Colonscopia, Artroscopia, Audiometria, ecc.) garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Di pari esenzione possono godere anche i titolari:

  • disoccupati, Codice E02, con un reddito familiare inferiore a euro 8.263,31 elevato a 11.362,05 euro, nel caso di coniuge a carico, più ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico;
  • di pensione sociale o percettori di assegno sociale, Codice E03, e familiari a carico;
  • di pensione al minimo, Codice E04, (o persone a carico di altro soggetto titolare) con più di 60 anni e reddito familiare fino a 8263,31 euro, elevato a 11362,05 euro in presenza di coniuge e di un ulteriore 516,46 euro per ogni figlio a carico .

Il diritto viene riconosciuto se il medico di base, previa verifica della presenza dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito fornito dall’Agenzia delle Entrate, indica sulla ricetta il codice di appartenenza, fra quelli sopra specificati.

E’ sempre possibile, tuttavia, presentare alla propria ASL una richiesta di accesso al bonus, entro il 31 marzo di ogni anno, qualora il Codice non dovesse risultare corretto, o l’esenzione dal pagamento delle spese sanitarie non venisse applicata, nonostante si disponga dei requisiti.

Invece, è sufficiente avere almeno 65 anni per ottenere, a prescindere delle condizioni di reddito, il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket in caso di accesso al pronto soccorso con codice bianco.

I certificati di esenzione relativi ai Codici A01, A02, A03, A04 hanno validità fino al 31 marzo di ogni anno, mentre l’Autocertificazione ha validità fino al 31 Marzo dell’anno successivo dalla data in cui è stata effettuata, tranne che per i maggiori di 65 anni, la cui validità, requisiti permanendo, è illimitata.

Ovviamente, sperando che una volta riconosciuta all’assistito la possibilità di fruire gratuitamente del Servizio preposto al mantenimento della salute, possano seguire, in occasione delle ricorrenti esigenze terapeutiche, adeguate e tempestive prestazioni da parte dell’Unità Sanitaria Locale.

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