di Domenico Brancato –
In considerazione dei gravi incidenti che sistematicamente si verificano ogni week-end, si ritiene utile riportare i limiti introdotti dal nostro ordinamento a partire dal 2011 nei confronti di coloro che non abbiano ancora raggiunto la necessaria esperienza di guida per fronteggiare, con la dovuta perizia, i molteplici pericoli in ambito della circolazione stradale.
A decorrere dall’8 Febbraio 2011 i neopatentati sono coloro che hanno conseguito da meno di tre anni la licenza di guida per le Categorie A2 ( Motocicli di potenza non superiore a 35 kw, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg ), A ( Tricicli di potenza superiore a 15 kw e Motocicli senza e con carrozzetta con motore con cilindrata superiore a 50 cc. e velocità superiore a 45 km/h ), B ( Autoveicoli di massa massima non superiore a 3500 kg adibiti al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente ed al possibile traino di un rimorchio della massa massima di non superiore a 750 kg ) e B1 ( Quadricicli la cui massa, in ordine di marcia, fino a 450 kg per il trasporto di persone e kg 600 per il trasporto di merci e dotati di motore della potenza massima di 15 kw ).
Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° Ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore, se già titolare di patente B da almeno 3 anni.
Nei neopatentati sono compresi anche i conducenti di qualsiasi Paese extra comunitario, residenti in Italia da almeno un anno, che hanno conseguito la loro patente nella nazione di provenienza, poi convertita in Italia. In tal caso, gli interessati, a prescindere dall’età e dall’anno di conseguimento della patente, sono soggetti alle limitazioni alla guida, inerenti:
- La velocità: L’articolo 117 del Codice della Strada ( C.d. S. ), al primo comma, stabilisce per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di Categoria A2, A, B1 e B il rispetto del limite di 100 km/h in autostrada e di 90 km sulle strade extraurbane principali. I neopatentati che violano tali disposizioni sono soggetti al pagamento di una multa da 152 a 608 euro, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.
- La cilindrata e la potenza: I titolari di patente di Categoria B, per il primo anno dal rilascio non potranno guidare autoveicoli aventi una potenza specifica ( riferita al peso del mezzo ) superiore a 55 kw per tonnellata. Nel caso di veicoli di categoria M1 ( destinati al trasporto di persone fino a un massimo di 8 posti oltre akl conducente ) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw ( pari a 95 Cv poiché 1 kw corrisponde ad 1,36 Cv ca.). Mentre per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada e munite dal necessario tagliando, purchè sia presente sul veicolo la persona invalida, le limitazioni non si applicano;
- L’assunzione di alcool: L’attuale normativa italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro ( grammi di alcol per ogni litro di sangue ), oltre tale limite si viene considerati in stato di ebrezza. Condizione per la quale mettendosi alla guida si rischia di incorrere nella decurtazione di 10 punti dalla patente e nelle severe sanzioni previste dagli artt. 186 e 186-bis del C. d. S. che prevedono, a seconda dell’entità dell’infrazione, oltre alle sanzioni amministrative da ero 163 a 658, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo. Se poi il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata e viene imposto l’ordine al conducente, da parte del Prefetto, di sottoporsi a visita medica. E qualora il reato è commesso da soggetto già condannato nei 2 anni precedenti, per il reato medesimo, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici. Pertanto, costituisce infrazione qualsiasi tasso alcolemico superiore a zero.
Per quanto concerne la decurtazione dei punti della patente di guida, se a commettere le infrazioni previste dal C. d. S. sono i neopatentati, in relazione al sistema introdotto nel 2003, la decurtazione medesima viene raddoppiata, sempre fino ad un massimo di 15 punti, a meno che non siano state commesse violazioni gravi comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida.
Per contro, è previsto un bonus per i titolari di patente a punteggio pieno, per il quale ogni 2 anni che non si commettono violazioni che comportino la decurtazione, ai 20 punti iniziali si aggiungono 2 punti, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
Fermo restando la non ammissibile discrezionalità relativa al rispetto delle norme summenzionate, chi scrive avverte l’esigenza di esprimere una spontanea considerazione indotta dalla visione dei frequenti servizi televisivi riproducenti sconvolgenti immagini di rottami di veicoli incidentati, divenuti trappole mortali, principalmente, per giovanissimi/e ragazzi e ragazze:
I motoveicoli e gli autoveicoli, com’è risaputo, sono dei mezzi che possono contribuire ad attenuare sensibilmente le difficoltà operative quotidiane ed a rendere possibile la felice realizzazione di progetti che promuovono il godimento della vita, ma che per effetto:
– di manifestazioni dell’ostentazione di una eccessiva padronanza nella guida;
– di carente concentrazione ed attenzione nei confronti del rispetto della segnaletica, dell’andamento del traffico e della insidie strutturali della strada;
– del contemporaneo compimento di azioni incompatibili con il ligio esercizio della guida;
– di una condizione psico-fisica non idonea a garantire una pronta risposta dei riflessi ad una improvvisa condizione di pericolo,
possono trasformarsi in inesorabili mezzi di distruzione e di morte.
E poiché, molte delle accennate funeste situazioni trovano riscontro nella conseguenza della tendenza, purtroppo, sempre più generalizzata, di giungere ai livelli più alti del divertimento attraverso varie forme di trasgressione, non rimane che esortare coloro che assecondano tale “corrente di pensiero” ad almeno provare a riflettere, in maniera scevra da inamovibili convincimenti in tal senso, sulla validità e plausibilità della loro scelta. Se non altro, per poter constatare l’esistenza, o meno, di margini di possibilità per scoprire motivazioni a provare un’alternativa di abitudini comportamentali più previdenti ed opzioni ricreative meno avventurose, e tali, da consentir loro di potersi godere appieno, e quanto più a lungo possibile, quell’unico ed inestimabile dono che è la vita, del quale, fortunatamente, ancora dispongono.
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