Poiché, in funzione delle caratteristiche dell’assetto urbanistico del territorio comunale ed, in particolare, di parecchie zone delle Frazioni, si suppone che molti concittadini siano interessati all’argomento, si ritiene opportuno ribadire l’informazione relativa ai contenuti dell’Ordinanza n° 107 del 22 Marzo c.a. emessa al riguardo della potatura delle alberature e siepi private adiacenti alle strade, dal Sindaco della città di Marino, che:
CONSTATATO:
- che ai bordi delle strade vicinali, comunali, provinciali e regionali ricadenti nel territorio comunale risulta crescente il riscontro di rami e fronde di alberi e siepi che debordano dai confini delle proprietà private, invadendo la sede stradale ( comprendente la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di competenza ) adiacente;
- che ciò costituisce ostacolo per i pedoni, i ciclisti, nonché intralcio per la viabilità ed, in alcuni casi, occultamento della segnaletica e schermo per l’illuminazione pubblica;
- e che in seguito al verificarsi di fenomeni climatici di notevole intensità si è registrata la caduta di grossi rami e piante sulle sedi stradali: causa di prolungate interruzioni del traffico, con conseguenti gravi disagi e pericoli per la circolazione pedonale e veicolare.
e CONSIDERATO:
- che i proprietari degli edifici e dei terreni, in ottemperanza al disposto degli artt. 29,30,31,32 e 33 e del D. Lgs. 285 1992 del Nuovo Codice della Strada, debbano provvedere al mantenimento della cura di fabbricati, opere di sostegno, condotte della acque dei fondi laterali alle strade di uso pubblico, nonché rispettare quanto previsto dall’art. 891 del Codice Civile sulla distanza di piantumazione delle varie specie di piante dai confini, affinché la vegetazione rimanga compresa all’interno dall’area privata, onde evitare che costituisca fonte di intralcio e pericolo per il transito e la fruizione da parte degli utenti della strada.
ORDINA
ai detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade ad uso pubblico di qualsiasi categoria, entro il termine perentorio di 45 giorni (cioè entro il 5 Maggio p.v.) di effettuare:
- la potatura della vegetazione delle siepi ed il taglio dei rami di arbusti che superano il limite della proprietà privata limitrofa alle strade di uso pubblico;
- Il taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il limite del confine della proprietà privata verso le strade sede di pubblica circolazione. Avendo cura di conservarne l’integrità, la stabilità e la bellezza paesaggistica e provvedere, nei casi inevitabili, all’abbattimento degli alberi stessi, previa richiesta di autorizzazione all’Amministrazione comunale ed, in presenza di vincoli, agli Enti preposti;
- di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel rispetto della citata normativa;
- e di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione non compromettano la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e persone e di provvedere all’immediato sgombero del materiale di risulta della potatura, qualora i lavori in questione comportino l’invasione della sede stradale;
e DISPONE
che il Comandante del Corpo di Polizia Locale, vigili sull’osservanza del presente atto con l’ausilio degli Agenti impegnati sul territorio, affinché in caso di riscontato inadempimento, entro il termine indicato, si adoperi, senza ulteriore comunicazione, a far eseguire i necessari lavori omessi dai proprietari o conduttori dei terreni interessati, con successivo loro addebito delle spese sostenute, addizionate dell’applicazione della prevista sanzione di legge (da 168 a 674 euro) e di eventuali azioni penali per danni causati a terzi.
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