di Domenico Brancato –
Il Decreto 1/2022 ha introdotto l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni o li compirà entro il 15 Giugno, data in cui le disposizioni cesseranno di essere in vigore. Entro quella data, nei confronti di chi non risulterà vaccinato, oppure avrà eseguito soltanto la prima o la seconda dose, senza il richiamo nei termini previsti, scatterà una sanzione di 100 euro.
A notificare la sanzione provvederà l’Agenzia delle Entrate, tramite Poste, mentre ad infliggerla sarà il Ministero della Salute.
Comunque, prima dell’avviso di addebito, la persona che ha deciso di non vaccinarsi riceverà nei prossimi giorni, dopo la verifica degli elenchi predisposti del Ministero della Salute, un comunicazione di avvio del procedimento (facente parte delle 600 mila lettere in partenza a breve). Il destinatario, appena ricevuta la comunicazione, potrà decidere di pagare, oppure avrà 10 giorni di tempo, pena la decadenza, per inviare all’ASL locale di competenza del territorio eventuali certificazioni di esenzioni, o altre motivazioni che avranno ostacolato la vaccinazione (ad esempio contrazione del Covid).
Ai cittadino non vaccinati contagiati e guariti dal Covid (circa 800 mila), per evitare di corrispondere la multa, toccherà avviare la procedura di “ricorso” entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso, per segnalare all’ASL di non essere più sottoposto all’obbligo vaccinale.
Entro gli stessi 10 giorni, il destinatario della possibile multa, dovrà far pervenire, anche all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di aver inviato all’ASL le proprie giustificazioni per non essersi vaccinato.
Entro altri 10 giorni, poi, sarà sempre l’ASL a dover informare l’Agenzia delle Entrate se la sanzione andrà applicata oppure no, e nel caso in cui le motivazioni arrecate dal richiedente dovessero essere giudicate adeguate, il procedimento verrà chiuso immediatamente.
Al contrario, se l’ASL dovesse respingere le giustificazioni presentate, l’iter sanzionatorio proseguirà. E nei sei mesi successivi (180 giorni), l’Agenzia delle Entrate notificherà all’interessato, via pec (Posta elettronica certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r), un avviso di addebito che avrà valore di Titolo Esecutivo (documento che consente di esercitare l’azione esecutiva, della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente).
Chi provvederà a saldare la multa, dopo questa seconda notifica, e non già dopo la prima, sarà tenuto a corrispondere anche le spese per quest’ultima. Fermi restando il periodo utile di 60 giorni per il pagamento, oppure di 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di Pace.
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