di Domenico Brancato –
L’articolo 1, commi 365 e 366 della legge 178 del 30 dicembre 2020 ( legge di bilancio 2021), sulla base dei requisiti e delle modalità indicate nella Circolare n. 39 del 10/03/2022, prevede, per gli anni 2021, 2022 e 2023, un contributo con valenza annuale, ottenibile dietro presentazione della Domanda all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, per via esclusivamente telematica (online), mediante una delle seguenti modalità: – utilizzando l’apposito servizio “Contributo genitori con figli con disabilità” (che permette di visualizzarne anche l’esito), raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID, o Carta di Identità elettronica –CIE –, o Carta Nazionale dei servizi – CNS – ; Contact Center Integrato (Centralino telefonico), contattando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento); – oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.
La domanda può essere presentata dai genitori che all’atto dell’inoltro risultino in possesso dei requisiti:
- essere residenti in Italia;
- disporre di un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore a 3.000 euro;
- essere disoccupati (che abbiano cessato un’attività di lavoro dipendente e siano iscritti al Centro per l’impiego di nuova occupazione) o monoreddito (con unico reddito in ambito famigliare derivante esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata alle dipendenze di più datori di lavoro), appartenente ad un nucleo familiare monoparentale (caratterizzato dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico);
- fare parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 %.
Una volta accettata la domanda, il contributo verrà liquidato, a partire dal mese di gennaio per l’intera annualità, con cadenza mensile e per un importo pari a 150 – 300 e 500 euro, a seconda se i figli a carico, con la precisata disabilità, saranno in numero di uno, due o più di due.
Il pagamento verrà effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato (versato direttamente in Posta o Banca intestandolo al percettore del beneficio); accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale; o carta prepagata con IBAN.
In caso di risorse insufficienti (considerato che l’articolo 6, comma 1, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2021, ribadisce che il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023), sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. Mentre, a parità di reddito ISEE, sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei familiari con figli minori non autosufficienti (cioè incapaci di svolgere le più comuni attività quotidiane) ed, a seguire, ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave (che impone alla persona di dover beneficiare di un’assistenza permanente, totale e continuativa, per svolgere una o più funzioni della vita quotidiana) e di grado medio (in genere, di natura intellettiva che comporta l’acquisizione del linguaggio molto lentamente).
L’erogazione del beneficio potrebbe cessare, nel caso in cui dovesse venire a mancare uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Interministeriale: – decesso del figlio o del richiedente; – decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; – ed affidamento del figlio a terzi.
In tal circostanza, la causa della decadenza dovrà obbligatoriamente essere comunicata all’INPS, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
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