di Domenico Brancato
Il D. Lgs. N° 257/2016, in recepimento della direttiva europea 2014/94/UE, successivamente prorogata, stabilisce che le Amministrazioni locali, entro il 31 Dicembre 2017, avrebbero dovuto inserire nel proprio Regolamento Edilizio la norma che vincola i citati immobili ad avere la presa per le auto elettriche e che, in mancanza di tali dispositivi, non verrà rilasciato agli edifici il titolo abilitativo.
In particolare, il D. Lgs 257/2016, all’articolo 4, prevede l’obbligo dell’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche per:
- gli edifici non residenziali di nuova costruzione, con superficie superiore a 500 mq (metri quadrati);
- gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
- i fabbricati già esistenti sui quali si è intervenuti con ristrutturazione edilizia di primo livello che ha interessato almeno il 50 % della superficie lorda e l’impianto termico.
Le prese di ricarica devono essere in numero tale da consentire la connessione di un auto per ogni parcheggio, sia coperto che scoperto, e per ogni box-auto dell’immobile.
In caso di mancanza di adeguamento, il Testo Unico Edilizia prescrive che le Regioni, possano avvalersi della facoltà di far decadere le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di edifici che non abbiano osservato le descritte regole.
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