di Domenco Brancato –
In occasione del Natale vengono acquistati tantissimi alberelli in vaso, per allestire i rituali addobbi e disporre i doni da distribuire all’Epifania.
Esaurita tale funzione, a seconda della caratteristiche dell’abitazione, l’alberello, fino ad un certo incremento di crescita, può essere trasferito in terrazzo, sul balcone, in una aiuola o un angolo del giardino, in attesa di un ulteriore impiego.
Quando, però, raggiunge dimensioni tali da non poter essere più utilizzato come supporto ornamentale interno, occorre, se si dispone di un ambiente esterno adatto per la messa a dimora, individuare uno spazio dove trapiantarlo, compatibile con la previsione delle dimensioni che assumerà a fine crescita o, in mancanza di simile disponibilità, conferirlo presso Centri di raccolta e recupero (collegati con Aziende del Corpo Forestale locale) per la ripiantumazione in aree da rimboscare o, nel caso di esemplari compromessi, per destinarlo alla produzione di compost.
Onde evitare, come spesso accade, di vedere chiome dei più tradizionali alberi natalizi: Abete rosso, Abete bianco, Cedro del Libano e Pino silvestre, Araucaria, ecc, che debordano ampiamente dai confini di esigue aree circostanti le abitazioni o che, addirittura, ne schermano le finestre ed estendono le loro radici al disotto di pavimentazioni e manti stradali, causando notevoli sconnessioni e pericolose deformazioni.
In quanto, trattasi di piante appartenenti al genere Conifere e alla famiglia delle Pinacee, sempreverdi d’alto fusto (con il tronco che si ramifica ad un’altezza superiore ai 3 metri), che possono raggiungere altezze da 20 a 40 metri.
Il che comporta un rispetto della distanza d’impianto dal confine di almeno 3 metri (Art. 892 del Codice Civile), per evitare, fra l’altro, che il proprietario confinante possa, nel tempo, legittimamente, rivendicarne la rimozione. Questo a meno che il trasgressore non abbia acquisito la facoltà di mantenere inalterata la posizione irregolare dell’albero, per avvenuta usucapione ordinaria, essendo trascorsi 20 anni dalla data dell’impianto ( Art. 1158 del Codice civile e Sentenza Cassazione civile Sez. II del 16/12/2014 N. 26418).
Oppure, pur trattandosi di alberi di alto o medio fusto (con ramificazione del fusto ad altezza inferiore ai 3 metri, per i quali la distanza minima da rispettare dal confine è di 1,5 metri), non siano periodicamente tagliati vicino al ceppo (parte inferiore dell’albero), per impedirne la crescita in altezza (inferiore a 2,5 metri) e favorirne quella in larghezza. In tal caso rientrano nella classificazione di siepe, per la quale è sufficiente rispettare la distanza di 0,5 metri dal confine (Sentenza Cassazione civile Sez. II del 29/01/2015 n.1682 ).
Mentre non esistono problemi di distanze da rispettare se sul confine esiste un muro divisorio, purché la pianta non ecceda la sommità del muro.
Qualora poi si opti per l’acquisto di un alberello senza radici, la destinazione più propria, come alternativa a materia prima per la produzione di compost, anche se non del tutto appassito, trattandosi di essenza resinosa, può essere quella per l’alimentazione della fiamma del caminetto.
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