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Aumentano gli importi delle sanzioni amministrative contro l’abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti: ecco la nuova ordinanza

E’ arrivata alla fine del mese di febbraio un’ordinanza attesa da molti per l’innalzamento delle sanzioni per le persone che abbandonano o gestiscono in modo non regolare i rifiuti sul territorio di Marino.

Colpito con 206,66 euro (se si paga immediatamente dopo la contestazione) chi abbandona i rifiuti in modo irregolare – questa sanzione può arrivare fino a 620 euro in casi specifici -, ma colpiti anche con ammende da 100 euro (se si paga immediatamente dopo la contestazione) fino a 300 euro nei casi più gravi per coloro che conferiscono rifiuti domestici nei cestini stradali dedicati alla semplice minutaglia, o inseriscono i loro rifiuti in mastelli delle abitazioni vicine o, e qui sono davvero in molti, gettano i rifiuti non in conformità al calendario di ritiro.

Il testo dell’ordinanza Sindacale è dunque il seguente. Vedremo se i furbi che restano dopo le prime multe erogate fino ad oggi continueranno nel loro comportamento incivile con questi nuovi importi delle sanzioni.

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Ordinanza Sindacale n. 52 del 25/02/2020: ordinanza raccolta differenziata rifiuti – divieto abbandono o deposito incontrollato

È fatto assoluto divieto ai cittadini residenti domiciliati o dimoranti ed alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale di:

  1. abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nell’intero territorio comunale, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque,in luoghi e con modalità diverse da quelle istituite per lo svolgimento del servizio porta a porta.
  2. Di conferire i rifiuti domestici nei cestini. In tali contenitori sono da inserire solo ed esclusivamente quei rifiuti che vengono prodotti dai cittadini che percorrono le strade ( es: carta di brioches, scontrini di ricevute, pacchetti di sigarette ecc.);
  3. Di cumulare i propri rifiuti con quelli di abitazioni vicine, l’esposizione dei rifiuti deve essere identificabile ed univoca;
  4. Tenere esposti cassonetti, mastelli, sacchetti non conformi al calendario di ritiro;
  5. Di conferire rifiuti INERTI ( calcinacci, residui da demolizioni,ristrutturazioni o da cantieri edili) nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza Sindacale comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le disposizioni e nei limiti del minimo e massimo edittale stabilito dall’art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 con le modalità previste dalla legge n° 689/1981, art.16 co.2, e come di seguito descritte:

  1. a) per la violazione al divieto di cui al punto 1) da Euro 105,00 a Euro 620,00 (pagamento in misura ridotta € 206,66);
  2. b) per le violazioni ai divieti di cui ai punti 2) 3) 4) e 5) da Euro 60,00 a Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00) ;

E’ fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria con l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 s.m.i. in materia di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi non ingombranti ed ingombranti, da parte di titolari di imprese,di lavoratori autonomi e responsabili di Enti ;

Il presente provvedimento integra la precedente ordinanza n° 98 07/05/2018 ;

La Polizia Locale, il personale delle Forze dell’ordine ed i soggetti che ne abbiano titolo, dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza e del D.Lgs n°152/2006 s.m.i. potendo procedere, ai sensi dell’art.13 della L. n° 689/1981 mediante assunzioni di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario ed utile al fìne dell’accertamento di violazioni alla presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio,
entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente entro gg 120 dalla predetta data pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

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