di Domenico Brancato-
Il Ministero dei Trasporti – MIT – con Circolare n. 9209/2020 ha chiarito che “ le patenti di guida in scadenza dal 31 Gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, sono prorogate di validità (ex art. 104 del D,L, 18/2020), fino al 31 Agosto 2020”.
Poiché, in seguito alla sospensione di quasi tutte le attività medico legali e le sedute delle Commissioni Mediche provinciali per la conferma di validità delle patenti, lo stesso MIT, con il Decreto n. 108/2020, ha prorogato fino al 30 Giugno 2020, senza oneri a carico dell’utente, la validità del Permesso Provvisorio di guida, qualora la Commissione non abbia potuto riunirsi nella data fissata per l’accertamento sanitario.
Proroga che potrà essere richiesta al competente Ufficio della Motorizzazione Civile e sarà valida fino all’esito delle procedure di rinnovo, che si potranno compiere solo al termine dell’emergenza.
In quanto l’art.59 del primo comma della Legge n. 120/2010, consente alla Motorizzazione Civile di rilasciare, per una sola volta , un Permesso di guida provvisorio ai titolari di patente chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica, presso le competenti Commissioni mediche locali, per il rinnovo delle patenti.
Il rilascio di tale Permesso prevede la presentazione di apposita richiesta corredata dalla Documentazione di seguito elencata:
- Modello originale e fotocopia richiesta Permesso (vedi Allegato con all’Oggetto: Richiesta permesso provvisorio di guida per:) compilato (Vedi Allegato Compilazione Permesso Provvisorio di guida) e sottoscritto;
- marca da bollo da euro 16;
- originale e fotocopia della Prenotazione della Visita medica;
- patente originale e fotocopia.
L’Ufficio competente per la ricezione della richiesta, acquisita la Documentazione, procede alla verifica della sua completezza, ed apposta ed annullata, con proprio timbro, la marca da bollo sulla Domanda, compila lo spazio del modello allegato riservato all’Ufficio stesso e consegna all’interessato l’originale del documento così redatto, trattenendone copia agli atti.
Il Ministero dell’Interno, in proposito, con Circolare del 28 Ottobre 2010 e del 9 Aprile 2020, precisa però che, nei confronti di coloro che sono:
- sottoposti a revisione sull’idoneità psico-fisica alla guida, ai sensi degli articoli 186, comma 8 e 187, comma 6 del Codice della Strada – C.d.S.- (inerenti le sanzioni alle quali va incontro chi guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica, per uso di sostanze stupefacenti);
- titolari di patente guida scaduta prima della data di richiesta di prenotazione della visita presso una Commissione medica locale ( ex art. 59 della Legge n. 120 del 2010, ovvero ex art. 37, comma 4 , della Legge n. 448 del 1998);
- e titolari di patente sulla quale grava un provvedimento di revoca o sospensione (vedi riferimenti normativi sopra riportati),
non è possibile procedere al rilascio del Permesso provvisorio di guida.
Anche perché, per il Viminale, l’impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause connesse al perdurare dell’emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19 “non determina il verificarsi del silenzio-assenso, né produce in modo automatico la sospensione del provvedimento ablatorio (che incide sul diritto reale) della patente di guida adottato dal Prefetto, fino all’esito della visita di revisione”.
Per cui, diversamente da quanto previsto per i Conducenti che circolano con patente scaduta, che beneficiano della proroga di cui al richiamato D.M. 108/2020, le Forze di Polizia dovranno contestare la guida illecita con patente sospesa, ai soggetti richiamati e sanzionati ex artt. 186 e 187 C.d.S. che, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono trovati nell’impossibilità di effettuare i previsti accertamenti medico legali, relativi all’idoneità a mantenere il possesso della patente di guida.
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