di Domenico Brancato –
Il 29 giugno appena trascorso ha costituito il termine dei rinvii relativi all’emergenza Covid, per documenti ed adempimenti inerenti la circolazione stradale. Pertanto Patenti e Revisioni dovranno risultare in regola con le scadenze ordinarie.
Tale scadenza è da tener presente per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle carte di qualificazione per i conducenti professionali di mezzi pesanti – Cqc- e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose –Cfp-. Quest’ultimi, per coloro che guidavano con patente o Cqc non italiana, risultano già esclusi dalla proroga, perché contavano i rinvii previsti dall’Unione europea.
Regole analoghe valgono per le proroghe delle scadenze dei Fogli rosa, per cui quelle comprese fra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Marzo 2022, terminavano il 29 Giugno ma, per i 2 mesi per richiedere lo spostamento dell’esame di teoria su un nuovo Foglio rosa, non viene considerato detto periodo. Di conseguenza chi ha il documento scaduto , con proroga al 29 Giugno 2022, ha a disposizione altri 2 mesi per chiedere lo spostamento (riporto) dell’esame di teoria.
Mentre per revisioni e controlli sui veicoli o su loro parti, tutte le proroghe erano già scadute, ad eccezione di quelle per: approvazione tecnica dei veicoli-frigo –Atp-; sostituzione o riqualificazione bombole a metano – Cng- ; prove tecniche di tenuta ed efficienza delle cisterne; autorizzazioni per trasporti eccezionali; circolazione di prova e effettuazione di scorte tecniche. Adempimenti questi ultimi per i quali, tuttavia, vale la scadenza del 29 Giugno.
Sempre il 29 giugno, è stato il termine utile previsto per sottoporsi alla visita per chi deve passare per la Commissione medica locale (vedi disabili) ed era in possesso del permesso provvisorio, rilasciato a causa delle lunghe liste di attesa. Così pure per i titolari di patenti (categorie CE, D1E, D E DE), per camion e bus che durante lo stato di emergenza hanno superato rispettivamente i 65 ei 60 anni. Cioè l’età per la quale si può continuare a guidare mezzi pesanti solo dopo il controllo effettuato dalla Commissione. Infine, scadevano il 29 giugno anche gli attestati di fine corso di qualificazione iniziale o periodica per la Cqc e quelli per il conseguimento e il rinnovo dei Cfc.